Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the surveillance court failed to consider the positive outcome of his therapeutic program when denying early release. The court rejected this, finding the lower court's reasoning logical, legally sound, and fully grounded in the available facts regarding the prisoner's personality and lack of commitment to probation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the court of cassation cannot substitute its own evaluation for the lower court's reasoned analysis of factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IODI ANGELO nato a ROMA il 08/08/1976 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Kate Tassone, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da Angelo lodi, condannato a pena detentiva in esecuzione, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, il difensore di Angelo lodi ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. deducendo carenza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza, limitandosi a ritenere lodi non meritevole dell'invocata liberazione anticipata sulla base di un comportamento sfociato in una denuncia a suo carico, non ha preso in considerazione il buon esito del programma terapeutico da seguito dal condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo di impugnazione è generico e manifestamente infondato. 1.1. La decisione impugnata è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara e pienamente ragionevole la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ancorato la decisione di rigetto del reclamo avverso il provvedimento negativo di primo grado alla valutazione della personalità del condannato e alla mancata partecipazione alla finalità dell'affidamento in prova che era stato concesso. 1.2.
In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza.
Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il provvedimento impugnato non risulta manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso