Criminal appeal dismissed for lack of legal standing due to absence of a defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant filed the document personally without a defense attorney. The material facts show the appellant challenged a surveillance court order rejecting his request for early release, violating procedural rules requiring legal representation. The court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a prisoner without a defense attorney is inadmissible due to lack of legal standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASONATO MARCO MARIO ALBERTO nato a MASSA il 30/09/1955 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Marco Mario Alberto Casonato ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 20 giugno 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27 marzo 2023, recante il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione ai semestri di detenzione espiati da Casonato fra il giorno 1 novembre 2017 e il giorno 31 dicembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2