Italian Court annuls execution order due to violation of adversarial principle by de plano ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's execution order regarding Salvatore Carbone's driver's license suspension. Carbone argued that the judge ruled de plano without a hearing, violating the adversarial principle. The court held that such procedural forms are mandatory and their omission causes absolute nullity, requiring a new trial with proper adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen.; Art. 186, comma 9-bis, cod. strada: The execution judge must observe adversarial proceedings; a de plano ruling without a hearing constitutes absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONE SALVATORE nato a Battipaglia il 20/06/1980; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 16/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 6), udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del competente organo dell'esecuzione ha confermato la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sette disposta, nei confronti di Salvatore Carbone, dal Tribunale di Salerno con la sentenza di condanna pronunciata il giorno 10 maggio 2023 per il reato di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 189, commi 6 e 7, codice della strada, riformata dalla medesima Corte territoriale con sentenza del 28 novembre 2023, che aveva dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. senza la revoca di detta sospensione.
2. Avverso il predetto provvedimento Salvatore Carbone, per mezzo dell'avv. Ignazio Della Malva, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi insistendo per l'annullamento di esso. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.189 del codice della strada per essere stata confermata la sospensione della patente nonostante fosse intervenuta sentenza di non punibilità ai sensi del citato art.131-bis. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del principio del contraddittorio poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice dell'esecuzione de plano senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio.
3. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, ha fatto pervenire tardivamente le proprie richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo è fondato ed assorbente. 2.Come noto in materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all'assunzione delle prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti, a meno che non sia specificatamente prevista la procedura de plano (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047-01); il rispetto di tali forme è del resto espressamente imposto dall'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada, mentre la loro inosservanza è causa di nullità assoluta (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinattí, Rv. 274556-01;
Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475- 01; Sez. 1, n. 48214 del 16/12/2008, Amato, Rv. 242661-01), nella specie verificatasi. Dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, risulta infatti che il giudice dell'esecuzione ha deliberato senza la previa attivazione del contraddittorio camerale.
3. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio (v., sul punto, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397-01), perché la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rinnovi il giudizio nel rispetto del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in R