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Sentenza — n. 22962/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for failure to recognize prior continuity between crimes in sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution court's order rejecting the request to recognize continuity between crimes. The lower court incorrectly distinguished the crimes in the new request from those already linked by continuity in a prior final judgment. The Court held that the execution judge must respect the continuity already established by the trial court and properly evaluate if the new crimes fall within that same criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; In execution proceedings, the judge must evaluate the continuity bond already recognized in the trial phase between crimes committed within the same temporal scope, and is bound to motivate any decision to disregard the prior assessment of continuity made by the trial court.

Parole chiave

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continuity of crimes execution proceedings criminal design temporal scope judicial motivation prior judgment art 671 c.p.p. traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
MACCHIA Lorenzo formulava al giudice dell'esecuzione istanza ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
MACCHIA Lorenzo formulava al giudice dell'esecuzione istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
art. 73 d.p.r. n. 309/90
sentenza della Corte di appello di Bari del 19/07/2022, irrevocabile dal 10/03/2023, di condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013
Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023
Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, pur richiamando Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACCHIA Lorenzo, nato a Mola di Bari (BA) l'11/03/1971, avverso l'ordinanza dell'11/01/2024 della Corte di Appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Filippi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. MACCHIA Lorenzo formulava al giudice dell'esecuzione istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:

1) sentenza della Corte di appello di Bari del 19/07/2022, irrevocabile dal 10/03/2023, di condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Mola di Bari tra il 27/04/2018 ed il 25/09/2018 (capi da 7 a 54), nonché per il delitto di cui all'art. 75 cpv. d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, commesso in Mola di Bari fino al 25/09/2018 violando le prescrizioni intimategli con il decreto che lo aveva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; (16),- 2) sentenza della Corte di Appello di Bari del 22/05/2020, irrevocabile dal 16/10/2020, che, riconoscendo la continuazione tra i reati contestati nell'ambito di quel procedimento (il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mola di Bari il 26/09/2018) e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/03/2017, irrevocabile dal 07/12/2017 (il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quello di cui all'art. 75 cpv. d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, entrambi commessi in Mola di Bari 1'11/01/2016), aveva condannato il MACCHIA alla complessiva pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 20.600 di multa.

La Corte di appello di Bari, con ordinanza dell'11/01/2024, rigettava l'istanza, ritenendo che non vi fosse omogeneità tra i reati oggetto delle due sentenze, poiché «il reato contestato in data 26.09.2018 di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari del 19.7.2022 [..] non è un reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/90, bensì trattasi di un 75 c.2 d.l.vo n. 159/11», e che in ogni caso la distanza temporale tra i fatti ostasse al riconoscimento dell'unico disegno criminoso («non vi è alcuna prova che nel gennaio 2016 l'istante concepisse il reato di cui si chiede l'omologazione, ne settembre 2018»).

2. Il difensore di MACCHIA Lorenzo ha presentato in data 06/02/2024 ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si duole dell'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, che avrebbe confuso i reati oggetto dell'istanza con quelli in relazione ai quali era già stata riconosciuta - dalla stessa Corte d'appello, con sentenza del maggio 2020 - l'unicità del disegno criminoso.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, pur richiamando Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809, secondo cui «In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla [..] è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti che la sentenza sopra indicata sub 2) ha condannato il MACCHIA per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Mola di Bari il 26/09/2018, ed ha riconosciuto la continuazione tra detto reato e quelli, commessi in data 11/01/2016, già oggetto di pregressa sentenza irrevocabile (reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 75 cpv. d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, entrambi commessi in Mola di Bari 1'11/01/2016). La sentenza sopra indicata sub 1) ha, invece, condannato il MACCHIA per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Mola di Bari tra il 27/04/2018 ed il 25/09/2018.

Appare, dunque, evidente che il provvedimento impugnato ha sviluppato il proprio argomentare intorno ad ipotesi delittuose diverse da quelle che formavano oggetto dell'istanza presentata ex art. 671 cod. proc. pen., poiché l'istituto della continuazione era stato già definitivamente riconosciuto tra i fatti del gennaio 2016 e quelli del settembre 2018, e si trattava solo di stabilire se in quel medesimo - e già riconosciuto - disegno criminoso potessero ricomprendersi anche gli ulteriori reati commessi dal MACCHIA all'interno di quel medesimo intervallo temporale (precisamente, tra l'aprile ed il settembre 2018).

2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione della Corte di Appello di Bari perché, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di