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Sentenza — n. 22960/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows parole request by annulling lower court order due to fully served obstructive sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the lower court's order declaring the parole request inadmissible and remanded the case for a new hearing. The applicant argued that the obstructive sentence had been fully served, rendering the request valid. The court agreed, citing the principle that cumulative sentences for continued offenses are divisible when the obstructive portion is entirely completed.

Regesto Legislator

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Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 7 I. n. 203 del 1991; In parole penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi.

Parole chiave

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parole request obstructive sentence cumulative penalties served sentence parole supervision continued offense sentence division precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 16/03/2023, dichiarava l'istanza inammissibile, sul rilievo che il cumulo comprendesse un reato ostativo (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art.
Art. 7 I. n. 203 del 1991
309, aggravato dall'art. 7 I. n. 203 del 1991), e che il condannato non avesse adempiuto agli stringenti oneri di allegazione e di dimostrazione previsti dalla nuova formulazione dell'art.
Art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
203 del 1991), e che il condannato non avesse adempiuto agli stringenti oneri di allegazione e di dimostrazione previsti dalla nuova formulazione dell'art. 4 -bis, comma 1 -bis, ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo
Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui «In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi» (Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' Giuseppe, nato a Crotone il 04/03/1953, avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cocomello, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. MACRI' Giuseppe formulava istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione al provvedimento di cumulo n. SIEP 499/2018. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 16/03/2023, dichiarava l'istanza inammissibile, sul rilievo che il cumulo comprendesse un reato ostativo (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art. 7 I. n. 203 del 1991), e che il condannato non avesse adempiuto agli stringenti oneri di allegazione e di dimostrazione previsti dalla nuova formulazione dell'art. 4 -bis, comma 1 -bis, ord. pen.

2. Il difensore del MACRI' ha presentato in data 30 marzo 2023 ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione: si duole del fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di considerare che la pena relativa al reato ostativo è stata interamente espiata; dunque, poiché nessuna delle pene espiande - complessivamente pari ad anni 2 e mesi 9 di reclusione - riguarda reati ostativi alle, misure alternative alla detenzione, l'istanza non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il difensore ha allegato al ricorso il provvedimento del 18/05/2023 con il quale lo stesso Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza oggi impugnata, riconoscendo la fondatezza delle doglianze qui oggi ribadite dal difensore del MACRI'.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo che la pena relativa al reato ostativo risulta interamente espiata dal MACRI'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta, invero, dagli atti che la pena inflitta per il reato che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto ostativo all'accoglimento dell'istanza di misure alternative - quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art. 7 I. n. 203 del 1991 - è stata interamente espiata dal Macrì il 03/05/2021. Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui «In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi» (Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv. 285411).

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di