Italian Supreme Court annuls probation order restricting return to home at 13:00 due to insufficient justification regarding recidivism prevention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the probation order issued by the Bari Supervision Tribunal, which restricted the defendant's return to his home by 13:00. The defendant argued this restriction violated constitutional rights and hindered social reintegration, noting his current low criminal record and positive community standing. The court found the lower tribunal's decision inadequately motivated, as the strict time limit conflicted with the rehabilitative goals of probation and required stronger justification given the defendant's specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 Cost.; Art. 47 ord. pen.: Restrictions imposed on probationers are not autonomous but integral to the prognostic judgment on conditions for alternative measures; therefore, measures heavily impacting personal liberty must be justified by specific reasons necessary for recidivism prevention and social reintegration goals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLISENO Gennaro, nato a Bari il 19/02/1981, avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza del 09/02/2023 il difensore di POLISENO Gennaro chiedeva l'affidamento in prova in relazione alla pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione oggetto di provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Bari. Con ordinanza del 17/10/2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari accoglieva l'istanza, vietando - per quanto in questa sede rileva - al POLISENO di «trattenersi fuori dalla propria abitazione dopo le ore 13:00 e di uscire prima delle ore 07:00, salvo che per lo svolgimento di lavoro e previa verifica da parte dello U.E.P.E. di Bari»: i giudici baresi giustificavano l'imposizione di «prescrizioni più restrittive» sulla base delle «criticità» desumibili dalla biografia criminale dei condannato, caratterizzato «da comportamenti antisociali di non lieve entità realizzati dal lontano 1999 fino al 2023, anche dopo aver fruito - peraltro con esito fallimentare - della detenzione domiciliare».
2. Il difensore del POLISENO ha presentato in data 26/01/2024 ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 27 Cost. e 47 ord. pen., e la contraddittorietà o apparenza della motivazione. Si duole della prescrizione che impone al POLISENO di rientrare nel proprio domicilio alle ore 13:00, ritenendo che il tribunale di sorveglianza non abbia valorizzato la circostanza che il condannato annovera oggi un solo carico pendente, per guida senza patente, ed abbia trascurato di considerare che, nella relazione dell'08/08/2023, i Carabinieri di Triggiano, pur dando atto che il POLISENO «in pubblico gode di pessima stima e• reputazione», avevano rimarcato che lo stesso «non risulta aver collegamenti con la criminalità». Evidenzia che «il rientro alle ore 13:00 nell'abitazione comporta un forte contrasto con l'opera di risocializzazione propria della misura alternativa più ampia», di fatto trasformata dai giudici baresi, senza adeguata motivazione, in una «detenzione domiciliare mascherata».
3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché affidato a motivi che «esondano in non consentite valutazioni di merito».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. E' noto che «le prescrizioni imposte al condannato all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni. Ne discende che un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse tali prescrizioni ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord.
Pen. ai fini della concessione della misura alternativa, che presuppone un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della stessa misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029). Né potrebbe essere diversamente, 9 \vr 4_2 dovendosi in proposito ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: "Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042)"» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Rv. 274756).
3. Nel caso di specie, i giudici baresi hanno tenuto conto della pessima biografia criminale del POLISENO (ai reati per i quali è stato emesso il provvedimento di cumulo - 8 episodi di spaccio di stupefacenti commessi nel 2009/2010; un favoreggiamento personale commesso nel luglio 2015 - si affiancano quattro ulteriori condanne per pregressi reati di ogni tipo: evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione, contrabbando, violazione della legge sulle armi, detenzione illecita di stupefacenti), della revoca della detenzione domiciliare già concessagli nel marzo 2013, e delle risultanze dell'indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Triggiano, che, nell'annotazione del 31/07/2023 in atti, hanno dato atto che il POLISENO «in pubblico gode di pessima stima e reputazione», ed «è di indole violenta, scaltro e vendicativo, ha dimostrato sempre una certa insofferenza a qualsiasi forma e regola del buon vivere e del rispetto del prossimo, capace di agire con freddezza e senza alcun timore per le eventuali conseguenze», per concludere che il POLISENO è dedito ad uno «stile di vita non improntato ad una corretta adesione alle regole di vita socialmente condivise».
In considerazione del processo di revisione critica avviato a seguito dei colloqui con il personale dell'U.E.P.E. di Bari, dell'attività lavorativa lecita intrapresa da qualche tempo e della manifestata disponibilità a dedicarsi ad attività di volontariato, il Tribunale di sorveglianza ha comunque concesso al condannato l'invocata misura alternativa, «pur esprimendo alcune perplessità sull'affidabilità del condannato alla luce delle criticità su evidenziate e proprio in ragione delle stesse»: criticità che hanno indotto i giudici baresi a imporre «prescrizioni più restrittive».
La decisione di anticipare alle ore 13:00 il rientro del POLISENO nella sua abitazione non è, tuttavia, adeguatamente giustificata, trattandosi di prescrizione che, incidendo pesantemente sulla libertà personale del condannato, in controtendenza con lo scopo di reinserimento sociale tipico della misura alternativa e con le esigenze di risocializzazione del condannato, necessitava di una motivazione rafforzata e calibrata sull'indicazione delle specifiche ragioni che la rendevano necessaria o quanto meno opportuna.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari, perché provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata