Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to subsequent lack of legal interest after sentence completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's legal interest to challenge the detention-at-home order vanished upon completing the sentence. The applicant, Pasquale Pignataro, sought annulment of a surveillance court order, but the Public Prosecutor argued the claim lacked standing. The court ruled that since the penalty was fully served in April 2024, the utilitarian purpose of overturning the decision was no longer relevant, rendering the appeal moot under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant's legal interest to challenge the decision ceases to exist due to a subsequent change in factual or legal circumstances, such as the completion of the penal sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO PASQUALE nato a TRANI il 12/04/1985 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore che ha depositato memoria;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di Pasquale PIGNATARO.
2. Ricorre Pasquale PIGNATARO, a mezzo del difensore avv. Maria Pia Vigilante, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.
U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato in data 15 aprile 2024 la pena relativa. 3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168;
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.