Cassation annuls appeal order for lack of reasoning on three theft sentences regarding criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order, which had partially granted a request for criminal continuity recognition. The appellant argued that the lower court failed to examine three additional theft sentences and ignored the statutory requirement to provide absolute reasoning for all rejected claims. The court ruled that the order was void due to a total lack of motivation regarding these specific crimes and remanded the case for a full review of all nine titles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The execution judge must provide absolute reasoning for every claim regarding criminal continuity, and a partial decision omitting analysis of specific crimes constitutes a fatal defect requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CINARDO IVO GAETANO nato a RAVENNA il 13/08/1983 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Sabrina PASSAFIUME che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta avanzata nell'interesse di Ivo Gaetano CINARDO volta a ottenere il riconoscimento della continuazione fra sei sentenze, riconoscendola per i reati giudicati con quattro sentenze (a. Tribunale di Ravenna in data 30 agosto 2016, irrevocabile il 15 ottobre 2016; b. Tribunale di Ravenna in data 14 maggio 2018, irrevocabile il 20 dicembre 2019; c. Tribunale di Ravenna in data 21 maggio 2018, irrevocabile il 9 marzo 2022; d. Tribunale di Ravenna in data 24 settembre 2019, irrevocabile il 25 dicembre 2021) e rigettandola per le altre due (e. Tribunale di Ravenna in data 17 maggio 2013, irrevocabile in data 8 giugno 2013; f. Tribunale di Ravenna in data 29 marzo 2019, irrevocabile in data 12 settembre 2019).
2. Ricorre Ivo Gaetano CINARDO, a mezzo dei difensori avv. Alessandro Gabellone e avv. Elisa Cocchi, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 81, secondo comma, cod. pen., e il vizio di motivazione per non essere stata esaminata l'istanza che riguardava anche altre tre sentenze (g. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 4 dicembre 2017, irrevocabile in data 11 luglio 2022; h. Corte d'appello di Bologna in data 18 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 25 gennaio 2021, irrevocabile in data 1 novembre 2022; i. Corte d'appello di Bologna in data 17 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, irrevocabile in data 31 gennaio 2023), nonché per non essere stata riconosciuta anche la continuazione tra tali tre sentenze, tutte relative a furti di bancali industriali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento al difetto assoluto di motivazione, apparendo il provvedimento impugnato caratterizzato da una motivazione del tutto assente quanto ai reati giudicati con le sentenze: g. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 4 dicembre 2017, irrevocabile in data 11 luglio 2022; h. Corte d'appello di Bologna in data 18 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 25 gennaio 2021, irrevocabile in data 1 novembre 2022; i. Corte d'appello di Bologna in data 17 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, irrevocabile in data 31 gennaio 2023. I provvedimenti non sono neppure richiamati nell'ordinanza e, comunque, i reati da essi giudicati non sono esaminati.
2. Ferma la continuazione tra i reati riconosciuta con l'ordinanza impugnata, relativamente alle quattro citate sentenze (a. Tribunale di Ravenna in data 30 agosto 2016, irrevocabile il 15 ottobre 2016; b. Tribunale di Ravenna in data 14 maggio 2018, irrevocabile il 20 dicembre 2019; c. Tribunale di Ravenna in data 21 maggio 2018, irrevocabile il 9 marzo 2022; d. Tribunale di Ravenna in data 24 settembre 2019, irrevocabile il 25 dicembre 2021), il giudice dell'esecuzione dovrà riprendere in esame l'intera istanza del condannato che riguardava ben nove titoli, verificando, eventualmente anche a gruppi (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472), l'esistenza dell'unico disegno criminoso tra i reati con esse giudicati. 2.1.
Nel giudizio di rinvio il giudice dell'esecuzione dovrà anche tenere presente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente può essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie) e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente; in particolare, in tema di reato continuato, se la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subìta dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso, essa non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
3. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna, in div