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Sentenza — n. 22627/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for unifying crimes and setting excessive sentence due to factual error and material accumulation violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples execution order with remittal to a different judge. The lower court erroneously assumed a 2014 crime occurred in 2008, rejecting unification under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the imposed sentence violated the material accumulation limit of Article 73 of the Penal Code. The ruling mandates a new judgment correcting these factual and legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 73 c.p. The execution judge must verify the temporal unity of criminal acts for unification and strictly adhere to the material accumulation limit when setting the total custodial sentence.

Parole chiave

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execution judge powers continuation of crimes material accumulation limit factual error correction remittal to new judge concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato che il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014 è stato commesso nel 2014, mentre esso risulta commesso in data 4 novembre 2008, fondando su tale erroneo presupposto il rigetto della istanza ex art. 671 cod.
Art. 73 c.p.
Anche il primo motivo è fondato poiché risulta, effettivamente, che il giudice dell'esecuzione ha violato, nel determinare la pena detentiva di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, il limite del cumulo materiale posto dall'art. 73 cod.
Art. 81 c.p.
pen., richiamato anche dall'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato che il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014 è stato commesso nel 2014, mentre esso risulta commesso in data 4 novembre 2008, fondando su tale erroneo presupposto il rigetto della istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 73 cod. pen
Anche il primo motivo è fondato poiché risulta, effettivamente, che il giudice dell'esecuzione ha violato, nel determinare la pena detentiva di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, il limite del cumulo materiale posto dall'art. 73 cod. pen., richiamato anche dall'art.
art. 81 cod. pen
pen., richiamato anche dall'art. 81 cod. pen.In effetti, le sentenze di condanna in questione conducono a una pena detentiva complessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione, inferire a quella individuata dal giudice dell'esecuzione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICALLO PASQUALE nato a NAPOLI il 29/05/1975 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto in parte l'istanza avanzata nell'interesse di Pasquale MICALLO volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con sei decisioni irrevocabili (sentenze e decreti penali di condanna), unificando i reati giudicati con cinque di essi e respingendola nel resto (sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014, irrevocabile in data 24 marzo 2014).

2. Ricorre Pasquale MICALLO, a mezzo del difensore avv. Salvatore Impradice, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione, nel disporre l'unificazione delle cinque decisioni, ha applicato, quanto alla reclusione, una pena superiore al cumulo materiale; - la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha escluso l'esistenza della unicità del disegno criminoso del reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014, sull'erroneo presupposto che fosse stato commesso nel 2014, mentre si tratta di un reato di truffa commesso nel 2008, cioè nello stesso periodo di tempo nel quale sono stati commessi gli altri reati per i quali è stata disposta la unificazione ex art. 671 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato che il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 febbraio 2014 è stato commesso nel 2014, mentre esso risulta commesso in data 4 novembre 2008, fondando su tale erroneo presupposto il rigetto della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. con le altre condanne per le truffe commesse tra il 2007 e il 2009, tutte unificate per la continuazione con il provvedimento impugnato. 3.2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa persona fisica, provveda a nuovo giudizio, emendando il vizio motivazionale sopra rilevato, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito. 3.3.

Anche il primo motivo è fondato poiché risulta, effettivamente, che il giudice dell'esecuzione ha violato, nel determinare la pena detentiva di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, il limite del cumulo materiale posto dall'art. 73 cod. pen., richiamato anche dall'art. 81 cod. pen.In effetti, le sentenze di condanna in questione conducono a una pena detentiva complessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione, inferire a quella individuata dal giudice dell'esecuzione. 3.4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché provveda a nuovo giudizio facendo applicazione, nella determinazione della pena della reclusione, del limite del cumulo materiale previsto dall'art. 73 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica. C