Cassation Court dismisses appeal regarding continuity of crimes in mafia-related offenses due to lack of premeditated planning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Lucio Carriola against the Court of Appeal's refusal to recognize criminal continuity between three separate judgments. Carriola argued that the continuity should apply to the murder committed in 2004 because it occurred during the period of his membership in the clans, citing recent precedents on transitive continuity. The court held that the specific intent to kill was an occasional and unprogrammed evolution of the criminal group's activities, lacking the necessary premeditation required to establish continuity with the prior offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.; Art. 7 D.L. n. 152/1991: Continuity between participation in a mafia-type association and specific end crimes is excluded when the end crimes were not programmable at the time of joining the group but arose from contingent and occasional circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRIOLA LUCIO nato a NAPOLI il 09/11/1974 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore che ha depositato motivi aggiunti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Lucio CARRIOLA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze (1. Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 6 dicembre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023, per i delitti di omicidio e occultamento del cadavere di Gaetano De Pasquale, commesso il 30 ottobre 2004;
2. Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile il 3 ottobre 2013, per i delitti di partecipazione all'associazione camorristica clan Di Lauro fino all'ottobre 2004 e all'associazione camorristica clan Amato - Pagano con condotta perdurante, nonché dei reati di detenzione, porto e ricettazione di armi commessi il 19 febbraio 2015;
3. Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 16 dicembre 2021, irrevocabile in data 2 maggio 2022, per occultamento di cadavere, già unificato in continuazione con il reato giudicato con la sentenza n. 2).
2. Ricorre Lucio CARRIOLA, a mezzo del difensore avv. Isidoro Spiezia, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto in considerazione la rilevante circostanza dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3, che riguardano un periodo entro il quale ricade l'omicidio giudicato con la sentenza n. 1, nonché per non avere tenuto in considerazione la proprietà transitiva della continuazione, affermata da Sez. 1, n. 43880 del 2022, che risulta nel caso in esame essere palese in considerazione della riconosciuta continuazione tra i reati in materia di armi e occultamento di cadavere e che deve dunque estendersi anche all'omicidio giudicato con la sentenza n.
1. Del resto, l'omicidio in discorso è stato deliberato dal clan camorristico cui apparteneva, proprio nel periodo di interesse, il ricorrente che si prestava, come risulta dalle sentenze irrevocabili, a far parte dei gruppi di fuoco, girare armato e occultare i cadaveri dei soggetti assassinati per ordine del clan. 2.1. Il difensore ha depositato motivi aggiunti con i quali illustra ulteriormente i vizi denunciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nelle sentenze esaminate sono individuate delle causali specifiche per i vari reati commessi, ma non consequenziali per quello che riguarda le condotte poste in essere da CARRIOLA:l'omicidio di De Pasquale (sentenza n.
1) fu consumato nel 2004 nell'ambito della storica faida di Scampia ed era finalizzato ad affermare la supremazia del clan Amato - Pagano, sicché non risulta riconducibile ai reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 in quanto risulta estemporanea la decisione dì partecipare, con il diverso ruolo di esca e incaricato dell'occultamento dei cadaveri, agli omicidi dei Russo e di Moscatelli assunta da CARRIOLA nel momento nel quale egli si affiliava al clan Di Lauro. Analogamente estemporanea è la condotta, che la difesa qualifica di "favori", posta in essere da CARRIOLA in favore del clan Lo Russo che risulta indicativa di un particolare momento storico (marzo 2009) dell'alleanza fra quella organizzazione e il clan Amato - Pagano, deliberazione criminale del tutto estranea alla logica che indusse, circa cinque anni prima, a eliminare De Pasquale.
In realtà, secondo il giudice dell'esecuzione, la condotta di CARRIOLA è piuttosto caratterizzata dalla messa a disposizione della propria indole violenta, condivisa prima con il clan Di Lauro e poi con il clan Amato - Pagano nel contesto del quale eseguiva gli ordini secondo la propria propensione criminale, in totale assenza di una preventiva prefigurazione dei vari episodi delittuosi. In particolare, l'idea di uccidere De Pasquale non risultava affatto esistente nel momento nel quale CARRIOLA si affiliava al clan Di Lauro e tantomeno quando passava nelle fila del clan Amato - Pagano in quanto, iniziata la faida, si entrava nella logica della sopraffazione, caratterizzata da un intento omicida generico, privo cioè della concretezza necessaria per individuare la sequela delle azioni delittuose da attuare.
In proposito, del resto, dalle sentenze risulta che la deliberazione omicida fu del tutto estemporanea (CARRIOLA rientrò dalla Spagna con il capo clan e si recò nella villetta ove prese parte all'omicidio). È stata, pertanto, correttamente esclusa la continuazione, con valutazione di merito bene ancorata ai condivisi principi di diritto secondo cui «è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).Nel caso in esame si è evidenziata la occasionalità della determinazione omicida, quale evoluzione non certo programmata delle attività delinquenziali del gruppo criminale, facendosi retta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, che esclude «la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 dep. 2014, Amato, Rv. 259481).
3. Non coglie nel segno neppure il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato una sorta di "proprietà transitiva" della continuazione (Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745, ha affermato che «l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione»), poiché quello che manca nel caso di specie, come sottolinea il giudice dell'esecuzione che non riceve una critica specifica, è proprio la identità della genesi programmatica tra i reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 e quelli giudicati con la sentenza n. 1, identità programmatica che non può certo essere individuata nella occasionale disponibilità di armi da fuoco.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. o Così deciso il 30 a