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Sentenza — n. 22618/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal seeking duplicate early release for continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Fabio Chiovaro's cassation appeal against an appellate court order denying his request for early release. Chiovaro argued that since his sentence was unified under the rule of continued crimes, the early release already granted for the original crimes should also apply to the new unified penalty. The court ruled that granting the benefit again would constitute an illegal duplication of the reduction, as the statutory benefit exhausts its effects upon the specific conviction for which it was invoked.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 54 Ord. pen.; The early release benefit granted for a specific conviction cannot be extended to a unified sentence resulting from the rule of continued crimes, as this would create an illegal duplication of the reduction.

Parole chiave

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early release benefit continued crimes rule illegal duplication of reduction unified sentence execution cassation appeal dismissal esenzione dalla pena prescrizione della pena esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 657 e 671 del codice di rito
Art. 54 Ord. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015
Deve aggiungersi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (tra cui Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO FABIO nato a Palermo 1'08/12/1973; avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 16/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ‘

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda presentata nell'interesse di Fabio Chiovaro avente ad oggetto la opposizione ex art.667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento in data 29 giugno 2023, con il quale la locale Procura generale aveva respinto l'istanza del predetto, diretta ad ottenere la decurtazione dei giorni di liberazione anticipata in relazione alle pene da lui espiate fino al 2009.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza Fabio Chiovaro, per mezzo dell'avv. Tommaso De Lisi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657 e 671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione osservando che, a seguito del riconoscimento a suo favore della continuazione in sede esecutiva, la pena da lui espiata è divenuta unitaria e che, di conseguenza, dovevano trovare applicazione i benefici (come la riduzione di pena ex art.54 Ord. pen.) già concessigli con riferimento alle condanne riguardanti i reati posti tra loro in continuazione. In conclusione, a parere del ricorrente, l'intera pena (come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva) è ancora in espiazione, di talché - dalla pena come complessivamente fissata, trattandosi di un unicum non ancora interamente espiato - deve essere detratta la liberazione anticipata concessa con riferimento alle pene inflitte per i reati riconosciuti in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata, già concessagli per le condanne espiate prima dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, rispetto alla pena come rideterminata a norma dell'art.671 del codice di rito.

3. Orbene, il giudice dell'esecuzione ha correttamente respinto la richiesta del condannato poiché egli, in sostanza, vorrebbe che lo stesso beneficio della liberazione anticipata - già concesso in relazione alla pena dei reati uniti in continuazione - venga riconosciuto anche con riferimento alla pena rideterminata a norma degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., giungendosi in tal modo ad una non consentita duplicazione della relativa riduzione. Invero, il beneficio ex art.54 Ord. pen. rimane circoscritto alla pena per il quale è stato concesso e non può essere esteso, per le ragioni sopra illustrate, anche alla nuova pena a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, poiché ciò costituirebbe una illegittima duplicazione del medesimo beneficio che esaurisce i suoi effetti rispetto alla condanna in esecuzione per la quale era stato invocato.

Deve aggiungersi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (tra cui Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 26288601) risulta inconferente, dato che essa riguarda la differente ipotesi del cumulo giuridico, mentre nel caso di specie si verte in tema di reato continuato ex art.671 cod. proc. pen.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec