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Sentenza — n. 22616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules that the first-instance court has execution jurisdiction despite the appellate court's conflicting claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Taranto and Lecce appellate courts regarding execution proceedings. While the Lecce court claimed jurisdiction based on a later final judgment, the Cassation Court identified the original first-instance judgment as the last one to become final. Consequently, the court ruled that the first-instance tribunal retains execution jurisdiction under Article 665 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 665 comma 4 cod. proc. pen.; In execution incidents, the first-instance court that issued the last final judgment retains jurisdiction even if a higher court later confirmed it.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict execution proceedings first instance court final judgment rule Criminal Procedure Code competence attribution judicial hierarchy impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 665 comma 4 cod. proc. pen.
Trattandosi di sentenza di condanna confermata in secondo grado, è pacifica l'attribuzione, stante il dettato dell'art. 665, comma 4, cod.nvèj" proc.
art. 671 cod. proc. pen
Il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 25 gennaio 2024, la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone
tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv.
Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni
228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'APPELLO DI TARANTO SEZIONE DISTACCATA nei confronti di: TRIBUNALE DI TARANTOcon l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 25 gennaio 2024, la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Domenico Carrieri, per essere competente, quale giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in considerazione del fatto che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto del 10/10/2022, irr. il 25/11/2022, di parziale riforma della sentenza 17/05/2022 del Tribunale di Taranto.

2. La Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ricevuti gli atti, ha, con ordinanza del 14 febbraio 2024, proposto conflitto negativo di competenza, osservando come, dall'analisi del certificato del casellario giudiziale, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse quello emesso dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto del 04/05/2022, di conferma della sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 05/04/2023.

3. Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, nella requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza risulta, in primo luogo, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv. 263403, la quale ha statuito che «in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell'esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione»); tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Taranto.

2. L'ultima sentenza passata in giudicato, in epoca antecedente rispetto al momento della presentazione, il 23/11/2023, dell'istanza che ha generato l'incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dal Tribunale di Taranto il 17/05/2022, confermata dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto con sentenza del 10/10/2022, e divenuta irrevocabile il 25/11/2022. Trattandosi di sentenza di condanna confermata in secondo grado, è pacifica l'attribuzione, stante il dettato dell'art. 665, comma 4, cod.nvèj" proc. pen., della veste di organo competente a decidere - in funzione di giudice dell'esecuzione - al giudice di primo grado, ossia al Tribunale di Taranto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto, al quale vanno trasmessi gli atti. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gli atti.