Cassation annuls appeal court order for inadmissibility due to failure to rule on preliminary request for time extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible for tardiness. The appellant had submitted a single act containing both a request for time extension and an appeal, arguing the latter was conditional on the former's approval. The court ruled that the appeal court failed to address the preliminary request for time extension, which was logically prior to the appeal, and did not provide reasons for ignoring it or transferring the matter to a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 2 e 4, cod. proc. pen.; The appeal court must rule on a preliminary request for time extension when it is logically prior to the appeal and included in the same act, failing to do so constitutes an error requiring annulment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERO UMBERTO nato il 16/02/1976 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto in data 31/07/2023 da Umberto Pero, condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 20 maggio 2023, con il quale egli chiedeva anche, contestualmente, la restituzione nel termine per impugnare asserendo che il ritardo nel proporre l'impugnazione era dovuto alla mancata conoscenza della celebrazione del processo, non avendo egli e il suo difensore mai ricevuto la notifica del verbale dell'udienza del 14/02/2023 in cui il giudice, accogliendo una richiesta di rinvio, rinviava il procedimento all'udienza del 18/04/2023.
La Corte di appello ha motivato che il termine per l'appello è scaduto il 30/07/2023, come ammesso dallo stesso appellante, e che la sua scadenza è rilevante per valutare la tempestività dell'impugnazione, che ha pertanto dichiarato inammissibile. Ha ritenuto necessario il previo accoglimento della richiesta di restituzione nel termine, proposta ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. con il medesimo atto, ma ha lasciato tale richiesta impregiudicata, precisando che solo all'esito del suo accoglimento l'imputato avrebbe potuto presentare un appello tempestivo, non potendo il giudice di appello decidere nel merito l'impugnazione, come se questa fosse stata ammissibile, perché avrebbe svolto una fase processuale che, in caso di rigetto della richiesta di restituzione nel termine, non avrebbe dovuto svolgersi.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Umberto Pero„ per mezzo del suo difensore avv. Donatella Panzarola, articolando un unico motivo, con il quale deduce la inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod.proc.pen. La motivazione è contraddittoria in quanto afferma da un lato che i termini per impugnare sono scaduti, e dall'altro che essi potranno essere rispettati a seguito dell'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine. Il giudice, investito contestualmente delle due richieste, avrebbe dovuto valutare pregiudizialmente la richiesta di restituzione nel termine, e non dichiarare prima l'inammissibilità dell'appello.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per provvedere sull'istanza di restituzione in termini.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
2. Con l'atto proposto in data 31/07/2023 il ricorrente ha chiesto, alla corte di appello, la restituzione nel termine per impugnare, motivando di non avere potuto osservarlo a causa della omessa notifica dell'ordinanza di rinvio emessa all'udienza del 14/02/23 e dell'omessa valutazione, all'udienza successiva, della relativa eccezione presentata. Subito dopo tale richiesta, e «confidando nell'accoglimento della istanza formulata», egli ha proposto appello, esponendo due motivi. Il ricorrente ha quindi presentato al medesimo giudice, con un unico atto, due diverse richieste, delle quali quella relativa alla restituzione nel termine per impugnare è logicamente preliminare rispetto alla proposizione dell'appello; tale pregiudizialità viene evidenziata, anche graficamente, ed esplicitamente dichiarata.
La stessa ordinanza impugnata riconosce la presenza, nell'atto in questione, di due richieste contestuali, ma non ne tiene conto, in quanto non valuta la pregiudizialità della richiesta di restituzione nel termine rispetto alla proposizione dell'appello, e comunque non decide su di essa, senza indicare le ragioni di tale omissione. La Corte di appello, però, è competente per decidere anc:he sulla richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod.proc.pen., per cui non vi è un motivo che giustifichi la scelta di non prenderla in esame e di non provvedere sulla stessa, apparentemente riservando la decisione ad un «Giudice ex art. 175 c.p.p.», che non viene neppure individuato.
3. L'ordinanza impugnata, pertanto, è errata sia perché non ha provveduto sull'istanza di restituzione nel termine, benché pregiudmziale rispetto alla decisione sull'ammissibilità o meno dell'appello, nonché proposta al giudice competente. Inoltre è errata perché non ha in alcun modo motivato la scelta di prendere in esame e decidere solo la proposizione dell'impugnazione, dichiarandola inammissibile, pur riconoscendo che l'istanza conteneva, contestualmente, le due diverse domande. Infine è errata perché la Corte di appello, pur riservando ad un altro giudice la decisione sull'istanza di restituzione nel termine così presentata, non lo ha indicato, non ha disposto la trasmissione dell'atto a detto Ufficio, ovvero non ha fissato, davanti a sé, una diversa udienza per decidere sulla richiesta stessa, così determinando la stasi del procedimento promosso dal ricorrente.4.
Per le ragioni esposte, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per la sua integrale erroneità. Deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, per l'ulteriore corso in merito all'atto in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 2