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Sentenza — n. 22523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court's rejection of a positive competence conflict, mandating immediate transmission to the Court of Cassation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order rejecting the defendant's request to raise a positive competence conflict. The defendant argued the lower court incorrectly treated the conflict declaration as an untimely territorial incompetence objection rather than a procedural step under the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that the lower court's decision was legally abnormal because the judge must immediately transmit conflict declarations to the Cassation Court without deliberating on their timeliness or admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 3; Art. 28, Art. 30, comma 2, Art. 32 cod. proc. pen.: When a party declares a positive competence conflict under Art. 28, the judge of the first instance is legally obligated to immediately transmit the declaration and documents to the Court of Cassation without any deliberation on admissibility or timeliness, as such a decision is legally abnormal and creates an unjustified procedural standstill.

Parole chiave

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positive competence conflict immediate transmission obligation legally abnormal decision procedural standstill Code of Criminal Procedure Court of Cassation jurisdiction untimely incompetence objection conflitto di competenza civile

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 3 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dichiarando tale richiesta intempestiva, ai sensi dell'art. 21, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 28 cod. proc. pen.
pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod.proc.pen.» (Sez.
Art. 30, comma 2 cod. proc. pen.
L'art. 30, comma 2, cod.proc.pen.
Art. 32 cod. proc. pen.
Art. 111, secondo comma della Costituzione
art. 21 cod.proc.pen
Il Tribunale ha motivato il rigetto dichiarando tale richiesta intempestiva, ai sensi dell'art. 21, comma 3, cod.proc.pen.
art. 28 cod.proc.pen
pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod.proc.pen.» (Sez.
art. 121 cod. proc. pen
art. 30, comma 2 cod.proc.pen
Tale delibazione, però, può essere relativa solo alla verifica dell'effettiva natura della denuncia presentata, dal momento che l'art. 30, comma 2 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1671 del 11/06/1990
(Sez. 1, n. 1671 del 11/06/1990, Rv.
Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996
111 secondo comma della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge» (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, Rv.
Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021
pen.» (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARDI MASSIMO avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento inserito nel verbale dell'udienza del 19 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta presentata dall'imputato Massimo Ciardi di sollevare, davanti alla corte di cassazione, il conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Padova, sostenendo di essere imputato, davanti a quest'ultima autorità giudiziaria, per i medesimi fatti per i quali viene processato davanti al Tribunale di Roma, sia pure qualificati in modo diverso. Il Tribunale ha motivato il rigetto dichiarando tale richiesta intempestiva, ai sensi dell'art. 21, comma 3, cod.proc.pen.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso Massimo Ciardi, per mezzo del suo difensore avv. Andrea Emilio Falcetta, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 21, 28, 30 e 32 cod.proc.pen. A fronte della sua denuncia di conflitto, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla corte di cassazione, a cui è riservata la giurisdizione esclusiva sui casi di conflitto, mentre ne ha deciso il rigetto, qualificando tale denuncia come una tardiva eccezione di incompetenza territoriale anziché come lo strumento di cui agli artt. 28 e ss. cod.proc.pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. Il ricorrente risulta avere denunciato un conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e ss. cod.proc.pen. L'art. 30, comma 2, cod.proc.pen. stabilisce che, in tal caso, il giudice davanti al quale è proposto il conflitto non deve delibare la fondatezza o la tempestività della denuncia, ed è obbligato a trasmetterla alla corte di cassazione, senza la necessità di sospendere il procedimento. Il rigetto per "intempestività" ai sensi dell'art. 21 cod.proc.pen., in realtà, è un atto abnorme, perché la denuncia di conflitto non risulta soggetta ad alcun termine, ed ha l'effetto di sottrarre alla parte privata l'unico strumento a sua disposizione per esercitare il proprio diritto ad essere sottoposta ad un unico procedimento, davanti al giudice competente.

Si è affermato, infatti, che «In tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod.proc.pen.» (Sez. 1, n. 25230 del 20/05/2021, Rv. 281546).

L'imputato, pertanto, non ha altra possibilità che accedere alla procedura di cui all'art. 30, comma 2, cod.proc.pen. per far rilevare una situazione di possibile conflitto. Il ricorrente, pertanto, ha denunciato il conflitto attenendosi alle modalità previste dal codice di rito. Secondo i consolidati, seppur datati, principi di questa Corte, «L'ordinanza che eleva un conflitto di competenza, a prescindere dalla sua ammissibilità, non può assolutamente ritenersi emessa in contrasto con il sistema e, dunque, non può concretizzare l'ipotesi del provvedimento abnorme; al contrario deve ritenersi abnorme il diniego di investire la corte di cassazione della denuncia di elevazione di un siffatto conflitto» (Se2:. 1, .n. 3218 del 12/07/1991, Rv. 187911) ed «È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice rigetti la richiesta di trasmissione degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione di un asserito conflitto di competenza, in quanto la presentazione di una denuncia di conflitto, pur non essendo causa di sospensione del processo, non c:onsente al giudice alcuna delibazione sulla sua fondatezza o ammissibilità, che sono riservate esclusivamente al giudice di legittimità, cui gli atti vanno immediatamente trasmessi». (Sez. 1, n. 1671 del 11/06/1990, Rv. 184706).

L'ordinanza impugnata, in effetti, è abnorme in quanto del tutto estranea all'ordinamento giuridico, non essendo previsto, come detto, un provvedimento decisorio del giudice in merito alla ammissibilità o alla fondatezza della denuncia di conflitto presentata ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod.proc.pen. Essa, inoltre, crea una indebita stasi del procedimento endoprocessuale relativo alla verifica della sussistenza di un conflitto e alla sua risoluzione, che viene interrotto senza giungere alla decisione da parte dell'unico organo competente. Pertanto, secondo la costante affermazione di questa Corte, «non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge» (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, Rv. 206058).

3. Si deve ritenere che il giudice, presso il quale è denunciato il conflitto, possa compiere una sommaria delibazione del contenuto dell'atto, essendo stato affermato che «In tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cessazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; sicché, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760).

Tale delibazione, però, può essere relativa solo alla verifica dell'effettiva natura della denuncia presentata, dal momento che l'art. 30, comma 2 cod.proc.pen. impone che il giudice trasmetta «immediatamente» la stessa e la documentazione allegata alla corte di cassazione. Senza dubbio errata, nonché abnorme, è la valutazione di intempestività pronunciata dal Tribunale di Roma, non essendo stata proposta una eccezione di incompeten2:a per territorio, ai sensi dell'art. 21 cod.proc.pen., bensì, come chiaramente evincibile dal contenuto dell'atto, essendo stato denunciato un conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 28 cod.proc.pen., applicando correttamente la procedura prevista dall'art. 30, comma 2, cod.proc.pen.

4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del giudizio, e l'applicazione della procedura prevista dall'art. 30, comma 2, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore