Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22522/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-notification of judgment for a contumacious defendant who factually withdrew from proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Ilber Allushi's appeal against a lower court order denying the non-enforceability of a final judgment. Allushi argued that he was not notified of the judgment because his initial declaration of contumacy was effectively revoked when he was declared absent due to detention and subsequent refusal to appear. The court held that the lower court correctly applied the law at the time, ruling that a detained defendant's refusal to appear constitutes mere absence rather than contumacy, thus negating the obligation to notify the judgment. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (previgente); Art. 420-bis cod. proc. pen.: A detained defendant's refusal to appear constitutes mere absence, not contumacy, eliminating the obligation to notify the judgment; the factual revocation of a contumacy declaration terminates the situation independently of a formal revocation order.

Parole chiave

Generato dall'IA
contumacia e assenza notifica estratto contumaciale imputato detenuto rinuncia comparizione principio di diritto art. 548 codice procedura penale revoca fattuale contumacia rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Francesco Liguori, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 420-bis cod.proc.pen.
La motivazione è illogica e non tiene conto della giurisprudenza, che ha stabilito che se l'imputato, già contumace, è stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art. 420-bis cod.proc.pen. introdotta dalla legge n.
Art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
(La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art.
Art. 544, comma secondo, cod. proc. pen.
Ne deriva che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace depositata nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art.
Art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.
pen., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez.
art. 420-bis cod.proc.pen
La motivazione è illogica e non tiene conto della giurisprudenza, che ha stabilito che se l'imputato, già contumace, è stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art. 420-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 33079 del 12/04/2018
67)» (Sez. 4, n. 33079 del 12/04/2018, Rv.
Sez. 6, n. 4318 dei 13/05/2014
Sez. 6, n. 4318 dei 13/05/2014, dep.
Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011
pen.» (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep.
Sez. 5, n. 6472 del 01/12/2004
Sez. 5, n. 6472 del 01/12/2004, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLUSHI ILBER nato il 06/01/1983 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2023 il Tribunale di Pescara ha respinto il ricorso con cui Ilber Allushi chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti in data 22/05/2014 e divenuta definitiva in data 16/10/2019, sostenendo di non avere ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale. Il Tribunale ha ritenuto che l'imputato non dovesse ricevere la notifica dell'estratto contumaciale perché la sua dichiarazione di contumacia, inizialmente esplicitata, fu di fatto revocata all'udienza del 08/10/2009 in cui egli venne dichiarato assente, essendo detenuto per altra causa ed avendo rinunciato a comparire; venne disposta la sua traduzione in aula per l'udienza successiva, fissata al 24/04/2010, ma essa non venne eseguita, stante la sopravvenuta scarcerazione.

L'omessa, esplicita revoca della dichiarazione di contumacia è stata ritenuta irrilevante, essendo la stessa intervenuta a seguito della rinuncia dell'imputato a presentarsi, pur essendo stata disposta la sua traduzione, rinuncia che viene equiparata alla comparizione dell'imputato in udienza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Ilber Allushi, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Liguori, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La motivazione è illogica e non tiene conto della giurisprudenza, che ha stabilito che se l'imputato, già contumace, è stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art. 420-bis cod.proc.pen. introdotta dalla legge n. 67/2014 e l'entrata in vigore dell'art. 15- bis, inserito dalla legge n. 118/2014, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza è inefficace, perché il regime transitorio si applica solo se non è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Inoltre, la sentenza stessa riconosce che la dichiarazione di contumacia non è stata mai revocata, e il ricorrente è stato ancora indicato quale "contumace" in tutti i verbali successivi a quello dell'udienza tenuta in data 08/10/2009. La giurisprudenza sopra citata comporta che la conversione della contumacia in assenza sarebbe stata legittima nel momento in cui emessa, ma con l'entrata in vigore della legge n. 118/2014 l'ordinanza che la disponeva cessava di avere efficacia, perché la disposizione transitoria si applicava a tutti i procedimenti in corso, in cui la contumacia fosse stata già dichiarata.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Il principio di diritto prospettato nel ricorso, dettato da numerose sentenze di questa Corte (vedi, tra le molte, Sez. 5, n. 331:L2 del 28/03/2018, Rv. 273776), è corretto, ma non è applicabile nel procedimento svolto a carico del ricorrente, nel quale la dichiarazione di contumacia non è stata sostituita con quella di assenza nell'intervallo intertemporale tra la modifica dell'art. 420-bis cod.proc.pen. introdotta dalla legge n. 67/2014 e l'entrata in vigore dell'art. 15- bis, inserito dalla legge n. 118/2014, né è stata sostituita per l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla celebrazione dei processi in assenza.

Come spiegato dettagliatamente nell'ordinanza impugnata, l'imputato, già dichiarato contumace, venne dichiarato assente all'udienza del 08/10/2009, quindi sotto la vigenza della normativa precedente alla riforma dell'art. 420-bis cod.proc.pen., perché risultò detenuto per altra causa e, pur essendo stato messo in condizione di partecipare all'udienza, rinunciò a comparire. E' stato, quindi, applicato correttamente il principio, stabilito costantemente da questa Corte, secondo cui «La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67)» (Sez. 4, n. 33079 del 12/04/2018, Rv. 272748;

Sez. 6, n. 4318 dei 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262152). L'omessa revoca esplicita della contumacia, poi, è irrilevante, in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, «La comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Ne deriva che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace depositata nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 251712;

Sez. 5, n. 6472 del 01/12/2004, dep. 2005, Rv. 23140) 3. Il ricorso non si confronta, in realtà, con la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto non menziona il vero motivo della revoca di fatto della dichiarazione di contumacia e pretende di individuare un vizio della sentenza, consistente nell'omessa notifica dell'estratto contumaciale, sulla base di un presupposto normativo non operante nella fattispecie, che quindi non è stato violato perché, in realtà, non applicato. Nel caso di specie, invece, sono state correttamente applicate le norme vigenti all'epoca della revoca di fatto della dichiarazione di contumacia, con la conseguenza che, come chiarito dalle sentenze di questa Corte sopra citate, non era dovuta al condannato la notifica dell'estratto contumaciale, e i termini per l'impugnazione sono regolarmente decorsi dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza.

4. Per i motivi esposti, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così