Cassation court annuls appeal as appeal, then dismisses appeal due to unqualified lawyer, ruling inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation first annulled the lower court's order declaring the appeal inadmissible, ruling it should have been reclassified as a cassation appeal. However, the court ultimately dismissed the reclassified appeal because the defending lawyer was not registered in the barroll for cassation proceedings. Consequently, the original order was restored, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: When an appeal is reclassified as a cassation appeal, the lack of qualification of the defender in the cassation barroll renders the appeal inadmissible, preventing formal conversion from overriding substantive requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAZIZA3 SEIDI nato a VLORE( ALBANIA) il 05/12/1998 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Seidi Hazizaj avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di euro 3.400 di ammenda. Trattandosi di sentenza di condanna al pagamento di pena pecuniaria, non appellabile, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e poiché le doglianze erano esclusivamente di merito, il Tribunale ha ritenuto che era proprio l'appello lo strumento impugnatorio che la parte aveva inteso adottare, cosicché, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ne ha dichiarato l'inammissibilità.
2. Seidi Hazizaj ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, il difensore del condannato lamenta la mancata riqualificazione dell'appello da parte del Tribunale in ricorso per cassazione. Con il secondo motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 143 e 175 cod. proc. pen. per la mancata traduzione della sentenza di condanna in lingua albanese, assumendo che il condannato non sia in grado di comprendere la lingua italiana. Con il terzo motivo, il difensore del condannato, sulla base dell'omessa traduzione della sentenza di condanno nella lingua del condannato alloglotta, sollecita la rimessione in termini, con revoca del passaggio in giudicato della sentenza, per impugnare la sentenza una volta che questa sia stata tradotta.
3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, questo Collegio ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l'atto impugnatorio dichiarato inammissibile, quale atto di appello, come ricorso per cassazione sulla base dell'orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01). A ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
2. Il ricorso, tuttavia, è inammissibile, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., perché il difensore che l'ha sottoscritto nell'interesse del condannato non è iscritto nell'albo dei cassazionisti, ovverosia dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori. Né la conversione del mezzo di impugnazione può consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01). r,e j o iJp ektg 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accoitoordinanza r Frr, r-iv9 impugnata deve essere annullata senza rinvio;e>xpalificato comìrncurso -per cassazione l'appello proposto da Hazizaj Seidi avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Catania in data 8//3/2022,\(dichiaraPinammissibile il ricorso e condanna-N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e, qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto da Hazizaj Seidi avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Catania in data 8.03.2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 23 gennaio 2024 I