Cassation annuls execution order due to lack of proof regarding notification of detention and suspension decree to the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's order rejecting the execution incident because the record failed to prove regular notification of the detention order and suspension decree. The defendant argued that without proper notification to him and his counsel, the execution proceedings were invalid under criminal procedure law. The court found the absence of specific notification details in the contested order insufficient to establish compliance with statutory requirements, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 656 c.p.p.: The execution order must be regularly notified to the convicted person and their counsel; failure to prove this notification renders the execution proceedings voidable.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NAGAR AIMAN nato il 18/08/1967 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/s-efitite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, l'acquisizione di documentazione riguardante la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordine del 6 agosto 2021, afferente al procedimento SIEP n. 469/20, il Pubblico Ministero disponeva la carcerazione di El Nagar Aiman, in esecuzione della sentenza n. 2165, emessa dalla Corte di appello di Genova il 17 giugno 2019, in forza della quale risultava condannato alla pena di un anno di arresto e di euro 4.000,00 di ammenda.
2. La difesa di El Nagar Aiman proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la revoca dell'ordine di carcerazione, per carenza di idonea notifica, alla Corte di appello di Genova che rigettava l'istanza con ordinanza del 19 giugno 2023.
3. Il difensore di El Nagar Aiman ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere la sua istanza, perché l'ordine di esecuzione, con la contestuale sospensione dello stesso, non risultava notificato al condannato né al difensore che lo aveva assistito nel giudizio di cassazione della fase di cognizione conclusa con la condanna di El Nagar.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La consultazione degli atti del procedimento, consentita in considerazione del vizio denunciato, non lascia emergere elementi idonei a stabilire se la notifica dell'ordine di carcerazione e di decreto di sospensione dello stesso sia stata eseguita regolarmente nei confronti del detenuto e del difensore nominato per la fase esecutiva o, in mancanza, nei confronti del difensore che lo aveva assistito per ultimo nel procedimento di cognizione dal quale è scaturita la condanna posta in esecuzione. Inoltre, sono carenti, nell'ordinanza impugnata, precise indicazioni sulla notifica regolare di ordine di carcerazione e di decreto di sospensione dello stesso, • e, quindi, non è possibile stabilire se siano state rispettate le norme contenute nell'art. 656 cod. proc. pen., che impongono la notifica di tali atti.
2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Genova che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma il 14