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Sentenza — n. 22271/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22271/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FACCILONGO Vittorio Bruno chiedeva al giudice dell'esecuzione di riconoscere il periodo di fungibilità della pena nel periodo (06/05/2021 - 14/10/2021) nel quale era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di lasciare il proprio domicilio dalle ore 20:00 alle ore 06:00. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 08/01/2024, rigettava l'istanza, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la misura cautelare dell'obbligo di dimora è fungibile con la pena inflitta, qualora vi sia stata l'arbitraria imposizione di obblighi tali da rendere la misura cautelare assimilabile al regime degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del FACCILONGO ha presentato in data 17/01/2024 ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale ne deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione non abbia specificato «quali fossero le specifiche esigenze cautelari atte a giustificare la misura privativa della libertà imposta al FACCILONG0», specifiche esigenze cautelari che, peraltro, non erano state evidenziate neppure al momento dell'imposizione della misura.

Parole chiave

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restrizione di libertà soggiorno ininterrotto permesso di dimora scaduto sospensione condizionale della pena tolleranza del soggiorno capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 657 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACCILONGO Vittorio Bruno, nato a Bari il 15/09/1989, avverso l'ordinanza del 08/01/2024 del Tribunale di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Costantini, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. FACCILONGO Vittorio Bruno chiedeva al giudice dell'esecuzione di riconoscere il periodo di fungibilità della pena nel periodo (06/05/2021 - 14/10/2021) nel quale era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di lasciare il proprio domicilio dalle ore 20:00 alle ore 06:00. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 08/01/2024, rigettava l'istanza, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la misura cautelare dell'obbligo di dimora è fungibile con la pena inflitta, qualora vi sia stata l'arbitraria imposizione di obblighi tali da rendere la misura cautelare assimilabile al regime degli arresti domiciliari.

Rilevava, in particolare, che «l'elemento caratterizzante l'assimilazione delle due misure è rappresentato dal carattere arbitrario dell'imposizione dell'obbligo della permanenza domiciliare, protratta per un lasso temporale che ecceda sia le esigenze cautelari del caso concreto che il tempo usualmente trascorso nel luogo di dimora per le ordinarie necessità di vita»: situazione non ritenuta sussistente nel caso di specie, atteso che «il mero divieto imposto al FACCILONGO di abbandonare il proprio domicilio dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dei mattino non può ritenersi imposizione a carattere arbitrario, posto che, in primo luogo, il suddetto lasso temporale è limitato alle ore notturne, e conseguentemente consente al prevenuto di attendere alle proprie esigenze di vita, riposo e cura della persona; in secondo luogo, rispetto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti, la misura appare idonea alla salvaguardia delle stesse».

2. Il difensore del FACCILONGO ha presentato in data 17/01/2024 ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale ne deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione non abbia specificato «quali fossero le specifiche esigenze cautelari atte a giustificare la misura privativa della libertà imposta al FACCILONG0», specifiche esigenze cautelari che, peraltro, non erano state evidenziate neppure al momento dell'imposizione della misura.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, poiché, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, la prescrizione di non lasciare il proprio domicilio durante le ore notturne non limita le esigenze di vita del prevenuto, e poiché la questione relativa alla effettiva sussistenza delle esigenze cautelari afferiva alla motivazione del provvedimento genetico, e non era, dunque, proponibile in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione estesa all'intera giornata) è fungibile con la pena inflitta» (Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861).Si è anche chiarito, così sottolineando la necessità che la misura cautelare sia incentrata sulla estesa protrazione dell'obbligo di permanenza domiciliare, che «ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016 - dep. 2017, Curea, Rv. 271043): in quel caso la Corte ritenne corretta la decisione impugnata che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore notturne.

Da tali pronunce, espressione di un orientamento consolidato, si desume che gli elementi la cui valorizzazione consente di assimilare agli arresti domiciliari le restrizioni subite in forza della sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con annesso obbligo di permanenza domiciliare sono, per un verso, l'arbitrarietà della prescrizione, che non deve cioè essere giustificata da specifiche necessità cautelari, e, per altro verso, l'estensione temporale della prescrizione, tale da impedire al prevenuto di attendere alle proprie ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria o altrui persona, «così oltrepassandosi quella naturale soglia di sacrificio che deriva necessariamente dalla sottoposizione a una misura cautelare» (Così, in motivazione, Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908).

3. Riportando questi generali principi al caso di specie, si deve rilevare che l'imposizione al FACCILONGO di non lasciare il proprio domicilio nelle ore serali e notturne non ha determinato una situazione di fatto paragonabile a quella degli arresti domiciliari, trattandosi di prescrizione inidonea ad impedire al soggetto sottoposto a misura cautelare di dedicarsi ad attività lavorativa, di svolgere una normale vita di relazione, di dedicarsi alla cura della propria e dell'altrui persona. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha offerto in valutazione alcun concreto elemento che illustri l'arbitrarietà della prescrizione in questione, che il giudice per le indagini preliminari, con decisione che in questa sede non può essere rivisitata, ha ritenuto adeguata al contenimento delle esigenze che imponevano l'adozione nei suoi confronti di una misura cautelare (si legge, in proposito, nell'ordinanza del 06/05/2021, che il FACCILONGO è soggetto che «ha manifestato un inadeguato autocontrollo e una propensione all'uso della violenza nei confronti delle forze dell'ordine»).Il provvedimento impugnato esibisce, dunque, una motivazione puntuale, logica, coerente ed esaustiva che si rispecchia fedelmente negli elementi che possono trarsi dagli atti in carteggio, e dà corretta applicazione alle norme vigenti così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: una motivazione che, pertanto, non può essere affatto ritenuta né manifestamente illogica, né contraddittoria, dovendosi, in proposito, rammentare che «Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, R.v. 281105).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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