Cassation court annuls surveillance court order due to failure to notify defense counsel of hearing dates, violating right of defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe convicted applicant challenged a surveillance court order denying alternative measures by alleging the court failed to notify his defense counsel of hearing dates and subsequent adjournments. The Supreme Court found that notices were sent to a previous, revoked lawyer rather than the current defense attorney, constituting a violation of the right of defense. Consequently, the court annulled the order with remittal for a new trial, applying the principle that such omissions render proceedings absolutely null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.; The failure to notify the defense counsel of hearing dates and adjournments constitutes an absolute and insanable nullity of the proceedings and subsequent orders due to violation of the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KORKMAZ MEHMET nato il 20/08/1991 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO CALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda proposta da Mehmet Korkmaz avente ad oggetto l'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena di undici mesi e ventisette giorni di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2016.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore Avv. Ilaria Brunelli, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza all'esito della riserva assunta dal Tribunale all'udienza del 23 marzo 2023, così come dei successivi rinvii delle udienze e dell'ordinanza definitoria oggetto di impugnazione. Riepilogato lo svolgimento del procedimento di sorveglianza, ha segnalato come, a seguito della presentazione dell'istanza di misure alternative, il difensore del ricorrente, Avv.
Emiliano Natoli, avesse depositato nomina quale difensore di fiducia in data 15 marzo 2023, in vista dell'udienza del 23 marzo 2023. A tale udienza il predetto difensore aveva partecipato; all'esito della discussione, il Tribunale aveva riservato la decisione ma il successivo rinvio all'udienza non era stato comunicato all'Avv. Natoli che aveva appreso della definizione del procedimento solo in data 27 gennaio 2024, su segnalazione del proprio cliente. Assunte informazioni, il difensore, aveva appreso delle omesse notifiche. Alla luce di tale ricostruzione, è stata eccepita la nullità assoluta del provvedimento per essere stato violato il diritto di difesa del condannato.
Con ordinanza del 16 febbraio 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, riepilogando lo svolgimento dei fatti in termini conformi a quanto illustrato dal ricorrente, ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il difensore nella nota di deposito del provvedimento di sospensione dell'esecutività ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato, come si evince dalia disamina degli atti consentita in ragione del vizio processuale eccepito. Come rilevato anche dal Procuratore generale e dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nel provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, emerge che lo scioglimento della riserva dell'udienza del 23 marzo 2023 e il rinvio a quella successiva del 14 settembre 2023 non sono stati comunicati al difensore del condannato, Avv. Eugenio Natoli, bensì ad altro legale, Avv. Simonetta Crisci, precedente difensore, revocato, di Korkmaz.
Si è, così, determinata, conformemente a quanto ritenuto anche dal Procuratore generale, la violazione del diritto al contraddittorio. Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti suc:cessivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez.
U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614). In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo.
L'annullamento deve essere disposto con rinvio in adesione all'orientamento più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.
b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al