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Sentenza — n. 22266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order due to absolute nullity from failure to notify hearing summons violating right to contradiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Catania surveillance court's order granting alternative measures to the convicted defendant. The lower court had rejected the request despite the defendant and his lawyer failing to appear at the hearing. The Court found this absence resulted from the failure to notify the hearing summons, which constitutes an absolute nullity violating the right to contradiction. Consequently, the order was annulled with remittal for a new trial to ensure procedural regularity.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.; The failure to notify the hearing summons constitutes an absolute and insanable nullity of the hearing and subsequent acts, requiring annulment with remittal for a new trial.

Parole chiave

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absolute nullity failure to notify right to contradiction surveillance court alternative measures annulment with remittal procedural defect provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod.
Art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, Stiranets
Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni
Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, Chiovitti
Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, Blila
Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon
Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi
Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, Scaglione
Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis
Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo
280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALLO SEBASTIANO CLAUDIO nato a VITTORIA il 03/05/1969 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta avanzata da Sebastiano Claudio Cavallo volta alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena di due anni e otto mesi di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Ragusa in data 18 gennaio 2017.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore Avv. Marco Greco, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale al condannato e al difensore ai sensi degli artt.178, 179 e 606 cod. proc. pen. La mancata conoscenza del procedimento avrebbe determinato l'assenza dell'interessato e del proprio difensore di fiducia, per come desumibile dal verbale di udienza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania.

4. Il ricorso è fondato. Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo, consentita in ragione del vizio dedotto con il ricorso per cassazione, emerge che, effettivamente, l'udienza del 22 novembre 2023 è stata tenuta nonostante l'omessa notifica del decreto di citazione al condannato e al suo difensore. E' stata preclusa al ricorrente, conformemente a quanto ritenuto anche dal Procuratore generale, ogni difesa, in violazione del diritto al contraddittorio. Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. :1.6/02/2011, Blila, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614). In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09;2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo.

L'annullamento deve essere disposto con rinvio in adesione all'orientamento più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). P.Q . M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorvegli