Cassation court dismisses appeal against probation supervision court's rejection of community service probation due to lack of stable residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Andrea Sanna's appeal against the Genoa probation supervision court's refusal to grant community service probation. Sanna argued the decision was unmotivated and ignored his positive reintegration efforts, while the court emphasized the lack of stable residence and current employment prospects. The court ruled that without a fixed address, social services cannot effectively monitor the prisoner, rendering the probation request inadmissible under established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354; In matters of alternative detention measures, it is legitimate to reject a prisoner's request for community service probation based on the lack of stable residence, as this absence prevents social services from maintaining constant contact necessary for support and control functions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sanna Andrea, nato ad Alghero il 07/10/1975 avverso l'ordinanza emessa il 22/11/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 22 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'opposizione proposta da Andrea Sanna avverso il provvedimento con cui il 14 giugno 2023 il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva respinto l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e riconosciuto la detenzione domliciliare, che erano state richieste congiuntamente in relazione alla pena che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, tre mesi e diciotto giorni di reclusione.
2. Avverso questa ordinanza Andrea Sanna, a mezzo dell'avv. Danilo Mattana, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Genova con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal ricorrente dopo la condanna, attestato dall'attività lavorativa svolta, nel corso del 2023, presso la ditta "Panetteria Sarda s.r.l.". Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Andrea Sanna è infondato.
2. Osserva il Collegio che il respingimento dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Andrea Sanna veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Genova, in linea con le conclusioni alle quali era pervenuto il Magistrato di sorveglianza di Genova, sulla base di un giudizio prognostico adeguato della personalità criminale del condannato, che non consentiva di valutare positivamente il percorso rieducativo intrapreso, anche alla luce del disvalore del titolo esecutivo per il quale il ricorrente scontava la pena oggetto di vaglio esecutivo.
Né assumeva rilievo, a fronte di questi elementi negativi di giudizio, la circostanza che Sanna, nel corso del 2023, era stato inserito nel mondo lavorativo, atteso che, il suo impiego presso la ditta "Panetteria Sarda s.r.l." era cessato da tempo, e, per converso, non venivano indicate prospettive professionali connotate da attualità idonee a determinare una valutazione positiva del percorso trattamentale prospettato dal ricorrente ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, tenuto conto che, per valutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti, antecedenti e successivi, prodromici alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato.
Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica di Sanna, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specfie, il Tribunale di sorveglianza di Genova si esprimeva in termini negativi, nel rispetto della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Il Tribunale di sorveglianza di Genova, per altro verso, evidenziava che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, Sanna si trovava in Germania e non era stata fornita alcuna indicazione utile a inquadrare la sua condizione anagrafica ed esistenziale.
Tali profili assumevano un rilievo particolarmente significativo, atteso che, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, non erano state fornite «indicazioni di sorta sull'attuale domicilio del Sanna, e/o validi riferimenti sul territorio per avviare la corposa istruttoria per imbastire misure alternative [...] e post:ulando l'espiazione pena in forma alternativa la costante reperibilità del condannato sul territorio per formulare le relative prescrizioni connesse all'esecuzione pena». Non può, in proposito, non richiamarsi, a conferma della correttezza della soluzione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Genova, tenuto conto dell'assenza di dati certi sull'attuale condizione anagrafica di Andrea Sanna, il seguente principio di diritto:
«In tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 8484 del 29/01/2009, Sadouk, Rv. 243708 - 01).3.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Andrea Sanna, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag