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Sentenza — n. 22242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific argumentation regarding motivation defects under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Hasanovic and Halilovic inadmissible due to a complete lack of specific argumentation regarding the defects in the lower court's reasoning. Both appellants merely asserted the existence of motivation flaws without detailing which specific passages of the appellate judgment were flawed or how they contradicted the facts. The court ruled that such generic complaints fail the principle of specificity required to disarticulate the argumentative structure of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Cassation appeals alleging defects in motivation are inadmissible if they merely assert the existence of vices without specifying the exact passages of the contested judgment that are flawed or demonstrating the incompatibility of the court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defects in motivation principle of specificity Italian criminal procedure generic complaints inadmissible passatore contravvenzione alla legge sugli stranieri partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 114 cod. pen
Né vi era la possibilità di applicare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 114 cod. pen., stante l'incompatibilità con la ritenuta aggravante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HASANOVIC PASAGA (CUI 01P8N34) nato il 10/11/1979 HALILOVIC GIOVANNI (CUI 01P3XCS) nato a CECCANO il 11/11/1982 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore Trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Trieste del 15 giugno 2023 è stata confermata quella emessa in data 8 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste che, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Pasaga Hasanovic e Giovanni Halilovic colpevoli del delitto di cui all'art. 12, commi 1, 3, lett.

a) e d) , 3ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1996 per avere favorito l'ingresso nel territorio nazionale di dieci clandestini. Il primo imputato è stato ritenuto responsabile relativamente all'attività di staffetta, l'altro per avere materialmente trasportato i clandestini a bordo di una Ford Mondeo. Halilovic aveva impugnato la sentenza di primo grado limil:andosi a chiedere l'equivalenza delle attenuanti generiche alle aggravanti. Hasanovic, invece, aveva ammesso di avere inizialmente accettato di partecipare al trasporto dei clandestini ma di avere receduto dal proposito durante il tragitto, non potendo materialmente fare niente perché era in autovettura con altri imputati.

La Corte di appello ha osservato come il secondo imputato abbia confessato di avere accettato di partecipare al trasporto dei clandestini, partendo da Roma per Trieste (secondo Halilovic guidava l'autovettura Ford Mondeo). Secondo i giudici di merito, non è credibile la dissociazione avvenuta in Slovenia, visto che Hasanovic non era sceso dall'autovettura. Né vi era la possibilità di applicare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 114 cod. pen., stante l'incompatibilità con la ritenuta aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998.

Per Halilovic le attenuanti generiche sono state ritenute non bilanciabili in applicazione dell'art. 12, comma 3quater d. Igs. 286 del 1998.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pasaga Hasanovic, per mezzo del proprio difensore Avv. Luigi Dotti, articolando un motivo con il quale ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza o illogicità della motivazione. Ha rilevato carenze sotto il profilo della esistenza e logicità della motivazione e l'avvenuta valorizzazione di prove non decisive. Ha denunciato anche il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

3. Giovanni Halilovic, per mezzo del proprio difensore, Avv. Vittorio De Napoli, ha impugnato la sentenza eccependo, con l'unico motivo,, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione per carente illustrazione dei motivi di fatto e di diritto.

4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

5. I ricorsi sono inammissibili.

6. Gli atti introduttivi, con tecnica di redazione speculare, contengono la mera enunciazione dei vizi e la loro semplice descrizione priva di specifica argomentazione e di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza della Corte di appello di Trieste. Deve essere ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati» (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492).

Nel caso di specie, in entrambi i ricorsi i motivi sono stati semplicemente affermati, senza alcuna indicazione dei punti e dei passaggi argomentativi della sentenza che sarebbero affetti dai vizi. Si tratta di indicazioni suscettibili di essere utilizzate per un numero indefinito di ricorsi avverso un numero altrettanto indefinito di sentenze giacché prive di riferimento alla decisione oggetto di impugnazione (anche minimamente) dettagliato.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativannente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i