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Ordinanza — n. 21919/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of subject rights, remands case to prison court for proper review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a prisoner against a prison official's order, ruling that the case lacked subject rights and required qualification as a 'reclamo' rather than a cassation appeal. The prisoner challenged the downgrade from high-security to medium-security classification, arguing violations of legal standards and reasoning flaws. The court determined that such classification decisions fall under the specific jurisdiction of the prison court, which must handle the complaint according to Article 35-bis of the Prison Order.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.: Decisions regarding prisoner classification and circuit assignment are subject to 'reclamo' jurisdiction of the prison court when they violate general administrative criteria, not direct cassation appeal for lack of subject rights.

Parole chiave

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prisoner classification prison security levels reclamo jurisdiction subject rights administrative criteria Cassazione dismissal penitentiary regulation regime penitenziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354
Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la conversione del ricorso in reclamo ex art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
L'art. 69, comma 6, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46718 del 3/11/2021
Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 46718 del 3/11/2021, Crisci), la classificazione di un detenuto ovvero la sua assegnazione ad un determinato circuito penitenziario, trova fondamento sia nell'art.
Sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019
(Sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019, Marino, Rv.
Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017
Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELSOMINO GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 31/03/1967 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/:..^~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la conversione del ricorso in reclamo ex art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., proposto da Giovanni Gelsomino, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di declassamento dall'Alta Sorveglianza da parte dell'Amministrazione Penitenziaria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo Gelsomino, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha rimesso gli atti a questa Corte, ritenendo che il caso di specie non attenesse a diritti soggettivi, per cui l'impugnazione andava qualificata come ricorso per cassazione.

4. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di sorveglianza di Catania per competenza funzionale, dovendo essere qualificata l'impugnazione come reclamo al medesimo Tribunale, come richiesto anche dal P.g. presso questa Corte con requisitoria scritta e dalla difesa di Gelsomino con memoria scritta.

5. L'art. 69, comma 6, lett.

b) Ord. pen., invero, stabilisce che il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art. 35-bis Ord. pen. sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dallo stesso ordinamento e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 46718 del 3/11/2021, Crisci), la classificazione di un detenuto ovvero la sua assegnazione ad un determinato circuito penitenziario, trova fondamento sia nell'art. 14 Ord. pen., secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche, sia nell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento penitenziario), il quale prevede l'assegnazione dei detenuti ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le cautele per coloro i quali, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, a tutela /12) A da possibili aggressioni o sopraffazioni.

Dunque, attraverso la previsione di un regime penitenziario differenziato, l'ordinamento prevede la realizzazione di differenti percorsi trattamentali per detenuti ritenuti portatori di differenti esigenze sul piano rieducativo, in particolare in rapporto al differente grado di pericolosità che li caratterizza. Tanto premesso, i provvedimenti in materia di classificazione, ovvero di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario diverso da quello ordinario o della c.d. media sicurezza o, comunque, di mantenimento in detto circuito, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'Amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune". (Sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019, Marino, Rv. 277147;

Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, Fabiano, Rv. 272704).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso i