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Sentenza — n. 21918/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls summary judgment on non-prosecution due to improper application of Article 131-bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision not to prosecute Campioni and Varotto for failing to apply Article 131-bis of the Penal Code correctly. The Public Prosecutor argued that this special ground for non-prosecution cannot be applied in the summary procedure without contradictorial proceedings. The court agreed, ruling that such cases must be transferred to the Public Prosecutor for a formal request to dismiss the case.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The special ground for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code cannot be applied in the summary procedure without contradictorial proceedings and must instead be evaluated by the Public Prosecutor via a formal request for dismissal.

Parole chiave

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Art. 131 bis cod. pen. summary procedure non-prosecution contradictorial proceedings dismissal request summary judgment Cassation annulment ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un.n.20569 del 18.1.2018, rv 272715
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: CAMPIONI MICHELA nato a VOGHERA il 29/10/1967 VAROTTO MANUEL nato a PAVIA il 08/09/1972 avverso la sentenza del 23/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette le conclusioni del PG, G. Pratola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2023 il GIP del Tribunale di Pavia, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Campioni Michela e Varotto Manuel in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge e abnormità della decisione. 2.1 Richiamando arresti di questa Corte di legittimità, il PM ricorrente evidenzia che l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non può avvenire in sede di delibazione (senza contraddittorio) della richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 II Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez. Un.n.20569 del 18.1.2018, rv 272715, secondo cui la eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nel rito monitorio, va realizzata tramite la trasmissione degli atti dal GIP al Pubblico Ministero affinchè costui valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid\ent-9