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Sentenza — n. 21913/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for re-sentencing due to violation of ne bis in idem principle regarding prior identical request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order without remittal because the execution judge failed to recognize a prior identical request already granted by the appellate court. The defendant sought a reduction of his sentence for drug trafficking, arguing procedural nullity under Article 649 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the principle of ne bis in idem applies to execution proceedings, preventing the re-examination of requests based on the same elements already decided.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: The principle of ne bis in idem applies to execution proceedings, rendering inadmissible requests that are mere repetitions of those already decided by a previous execution judge.

Parole chiave

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ne bis in idem execution proceedings procedural preclusion drug trafficking sentence reduction prior judgment execution judge divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art.
Art. 666 cod. proc. pen.
È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod.
Art. 28 cod. proc. pen.
Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art.
Art. 669 cod. proc. pen.
pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
art. 649 cod. proc. pen
pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art.
art. 28 cod. proc. pen
Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art.
art. 669 cod. proc. pen
pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009
pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: CAVALLARO GIUSEPPE AGATINO nato a CATANIA il 02/10/1974 avverso l'ordinanza del 01/09/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/segtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l'ordinanza emessa il data 1 settembre 2023, con la quale il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Cavallaro Giuseppe Agatino di rideterminazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, applicata con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 7 dicembre 2004, definitiva il 27 ottobre 2005, in seguito alla pronuncia n. 40 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto di reclusione, anziché quella di anni sei. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni due e mesi dieci di reclusione.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello di Catania, quale precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 giugno 2022, aveva già accolto analoga istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533).Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale.

In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente, la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio, perché il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che la Corte di appello di Catania, quale precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 giugno 2022, aveva già accolto analoga istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d