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Sentenza — n. 21900/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21900/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Siena ha dichiarato Singh Parminder colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda. Avverso detta sentenza il suddetto propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 34 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 e assenza di motivazione sulla richiesta esclusione di procedibilità di cui a detto articolo per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate. Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 21900/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda. Avverso detta sentenza il suddetto propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 34 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 e assenza di motivazione sulla richiesta esclusione di procedibilità di cui a detto articolo per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate. Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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rinnovo del permesso di dimora abbandono del procedimento penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri autorizzazione d'entrata soggiorno illegale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINGH PARMINDER nato il 08/10/1994 avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIUDICE DI PACE di SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; trtlite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI &che ha concluso chiedendo i ku) z e. n-•.(10 to i ci ()A tliz,z, k—C t 1/4-, q.e_ I e J J • L & ( tn f->c"‘^-(n',2- 2. I (2. (.(p 9tre,%n--st- k".54) Dk 1\;.(1) u)-D wifter+d+ferrseree procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Siena ha dichiarato Singh Parminder colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza il suddetto propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 34 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 e assenza di motivazione sulla richiesta esclusione di procedibilità di cui a detto articolo per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate. Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Antonietta Picardi conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. Laura Franci, per l'imputato, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi. Invero, il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274. Si veda al riguardo Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema ì sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di conclusioni all'udienza del 19 maggio 2023, il Giudice di pace di Siena, pur dandone atto, non si pronuncia al riguardo.

2. Le evidenziate carenze motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Siena in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.P.R. n. 274 del 2000 e alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti al Giudice di pace di Siena in diversa persona fisica. Così dec