Cassation annuls non-convalidation of arrest for expelled foreigner found in Italy without justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed a lower court order refusing to validate an arrest of an expelled foreigner found in Italy. The court found the lower judge incorrectly applied lenient border control rules to an internal entry case, which should have been treated as mandatory under expulsion laws. Consequently, the Cassation Court annulled the non-convalidation order without remittal and declared the arrest legally justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 14 d.lgs. 286/1998; Art. 13, comma 2-ter d.lgs. 286/1998: The mandatory arrest provision for unidentified foreigners entering Italy applies only to those identified at external borders, not to those found internally after a five-year expulsion ban.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTAnel procedimento a carico di: EID HASSAN ATA NAGUIB nato il 11/01/1987 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti a Tribunale di Aosta per il prosieguo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, assunta in sede di giudizio direttissimo, il Giudice monocratico del Tribunale di Aosta non ha convalidato l'arresto di Hassan Ata Naguib Eid, tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 28 luglio 1998, n 286 perché - destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa, per la durata di anni cinque a partire dal 01/09/2020, rientrava in territorio nazionale senza alcuna giustificazione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, degli artt. 380 e 391, comma 4 cod. proc. pen. Quello demandato al giudice della convalida è, esclusivamente, un controllo sulla ragionevolezza dell'operato delle forze di polizia che procedono all'arresto; occorre porsi idealmente, pertanto, nella stessa situazione in cui queste si trovavano, senza sconfinare né nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, né nell'apprezzamento in ordine alla responsabilità della persona privata della libertà personale.
La fattispecie per la quale è stato tratto in arresto il soggetto, in questo caso, prevede tale atto con il crisma della obbligatorietà. Nel caso di specie, il giudicante ha applicato la normativa di favore dettata dall'art. 13, comma 2-ter d.lgs. n. 286 del 1998; trattasi di normativa, però, applicabile solo al caso dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale, durante i controlli di polizia espiatati alle frontiere esterne, mentre l'arrestato è stato trovato in ingresso nel territorio italiano, presso la piattaforma italiana del Traforo del Monte Bianco. 2.2.
Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza e illogicità della motivazione, in conseguenza della sopra detta errata applicazione della vigente normativa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Aosta, per nuovo giudizio, sottolineando come il termine del divieto di reingresso dello straniero espulso sia pari a cinque anni, a norma dell'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998.4. Il ricorso è fondato. Giova precisare - in via preliminare - come nel caso di specie sussista sicuramente l'interesse del Pubblico ministero, a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di mancata convalida dell'arresto. Tale interesse trova fondamento nella esigenza di evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa andarsi a costituire - in relazione alla precedente commissione di altri reati - una illegittima "riserva di pena", connessa allo stato di privazione della libertà personale attuato senza valido tipi() giustificativo (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234 - 01; Sez. 1, n. 6481 del 17/12/1998, dep. 1999, Gessetto, Rv. 212455 - 01).
5. Tanto chiarito, la denunciata erronea lettura della norma applicata ricorre con tutta evidenza. L'estensione temporale massima del divieto di reingresso dello straniero espulso, a norma dell'art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, è pari ad anni cinque; l'art. 13, comma 2-ter T.U. imm., nel testo novellato dall'art. 18, comma 1, lett.
d) n. 2 d.l. 13 giugno 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n, 103, infatti, concerne il solo caso "dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne".
6. Noto è, infine, il principio di diritto fissato da Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323, a mente della quale: «L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici». Trattasi di situazione oggettiva che non ricorre, nella concreta vicenda.
7. Alla luce delle sopra illustrate considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendosi nel contempo dichiarare legittimamente eseguito l'arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'a