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Sentenza — n. 21601/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding witness testimony interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court made a factual error in interpreting witness testimony. The appellant argued the court misread a statement about being a 'trusted man' as referring to general trust rather than specific work activities. The court ruled this was a matter of judicial evaluation, not a perceptual error, as the lower court correctly assessed the witness's credibility without needing to distinguish between work and personal trust.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal for perceptual error is inadmissible when the contested decision involves evaluative judgments rather than pure factual misperception, and when the lower court's reasoning correctly addresses the evidentiary weight without requiring a specific distinction between work and personal trust.

Parole chiave

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extraordinary appeal perceptual error judicial evaluation witness credibility factual misperception criminal procedure inadmissible appeal traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 416 bis cod. pen
art. 625 bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini
250527 - 01; in senso analogo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.
Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini
283667 - 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv.
Sez. 3, n. 4731.6 del 01/06/2017, Vinci
277453 - 01; Sez. 3, n. 4731.6 del 01/06/2017, vinci, Rv.
Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano
271145 - 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv.
Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che P ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARCELLA ENRICO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 05/08/1970 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. LUCIANO MARIA CREAZZO che conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza in data 13/1/2023, depositata il 20/4/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Barcella Enrico Giovanni avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 8/3/2021 con la quale è stata confermata la condanna dello stesso in relazione ai reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. e in materia di armi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensorei ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha affermato che il collaboratore Liuzzi avrebbe dichiarato che "Barcellona era uomo di fiducia di Ferrante Francesco" senza considerare che nell'atto di impugnazione si era espressamente evidenziato che tale dichiarazione si riferiva alla sola "attività lavorativa".

2. In data 31 gennaio 2024 è pervenuta una memoria con la quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha affermato che il collaboratore Liuzzi avrebbe dichiarato che "Barcellona era uomo di fiducia di Ferrante Francesco" senza considerare che nell'atto di impugnazione si era espressamente evidenziato che tale dichiarazione si riferiva alla sola "attività lavorativa". La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01;

Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01) che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Nella motivazione di tale sentenza è stato precisato che:

1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;

2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;

3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; in senso analogo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453 - 01; Sez. 3, n. 4731.6 del 01/06/2017, vinci, Rv. 271145 - 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01). 2.2. L'applicazione dei principi esposti impone di escludere che nel caso di specie sia ravvisabile un errore di fatto percettivo. Nelle pagine 48 e 49 della sentenza„ infatti, la Corte, facendo specifico riferimento al contributo fornito dal ricorrente al clan quale custode di armi anche micidiali, ha dato corretto conto degli elementi sui quali ha fondato il giudizio in temini di adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine allo status di partecipe dell'associazione.

Ciò senza attribuire alcuno specifico rilievo all'affermazione oggetto del presunto errore percettivo e dell'attuale censura, richiamata solo in temini accidentali per replicare alla doglianza della difesa in merito alla ritenuta attendibilità del collaboratore. In una corretta prospettiva, infatti, la riferita circostanza per cui "Barcella era uomo di fiducía'Ferrante Francesco" è indicata senza fare riferimento a una specifica attività, sia essa lavorativa o meno, e al solo fine di ribadire che il giudizio di attendibilità era stato correttamente effettuato e che le dichiarazioni erano state utilizzate per confortare un compendio probatorio già autonomamente solido.

Ragioni queste per le quali risulta evidente che la Corte non è incorsa in alcun errore percettivo e l'eventuale errore di valutazione contenuto nella sentenza è del tutto privo di qualsivoglia rilievo quanto alla decisione in termini di inammissibilità del ricorso allora proposto nell'interesse dell'attuale ricorrente.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che P ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in