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Sentenza — n. 21595/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against early release denial due to post-custody crimes violating reintegration principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Cristiano's appeal against the Perugia supervision tribunal's refusal of early release. Cristiano argued that the tribunal violated the principle of semestralization by ignoring his lack of infractions during the 2000-2006 custody period and failing to address his defense arguments. The court rejected this, ruling that subsequent serious crimes, including mafia-type association and drug trafficking, validly demonstrate a lack of reintegration intent, thereby negating the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The principle of fractional evaluation of conduct for early release does not exclude that subsequent crimes committed while free may negatively reflect on prior custody periods if they reveal a refusal of reintegration.

Parole chiave

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early release benefit supervision tribunal reintegration refusal post-custody crimes semestralization principle mafia association drug trafficking partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 203/1991
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo, proposto da Antonio Cristiano, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che rigettava la sua istanza di liberazione anticipata in ordine al periodo di presofferto, dal 01/10/2000 al 11/01/2006, osservando come in epoca successiva al termine di detto periodo, l'istante risultava essersi reso responsabile di gravi reati, irrevocabilmente accertati (associazione volta al narcotraffico e reati fine, aggravati anche ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, accertati a settembre 2011 e permanenti sino al 2015; associazione di tipo mafioso accertato sino al 2010), di talchè era possibile desumere un non sincera partecipazione all'opera di rieducazione durante il suindicato periodo.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione Cristiano, per il tramite del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione di legge, in particolare del principio di semestralizzazione del beneficio, e il vizio di motivazione. Con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alle critiche difensive mosse nel reclamo, nonché al contenuto di una memoria, con copiosa allegazione, di cui non è fatta menzione nel provvedimento impugnato. Osserva in particolare il ricorrente come, violando il principio di semestralizzazione, il Tribunale abbia omesso di considerare che, nel periodo di detenzione oggetto dell'istanza (2000-2006), non si fossero regisi:rate violazioni di sorta, e di considerare il lungo lasso temporale che separava tale periodo detentivo alla ricaduta del Cristiano nel delitto.

4. Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120); in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522).

Si è in particolare evidenziato che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430).

3. Il Giudice a quo si è attenuto ai superiori principi, negando il beneficio della liberazione anticipata valorizzando il comportamento delittuoso posto in essere da Cristiano successivamente al periodo di custodia cautelare, per il quale egli ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata. Segnatamente, il Tribunale, con motivazione logica e congrua, ha valutato negativamente il periodo di presofferto alla luce della ricaduta nel delitto da parte del Cristiano, condannato per associazione volta al narcotraffico e per reati fine, fattispecie tute aggravate ex art. 7 legge 203 del 1991, accertati a settembre 2011, e con condotta permanente sino al 2015, nonché per associazione di stampo mafioso accertato sino al 2010.

3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.