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Sentenza — n. 21582/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence reduction for satellite crimes due to specific individualized sentencing justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the appellate court's recalculation of the total sentence for continued crimes. The appellant argued that the increase for the robbery charge was incongruous compared to the co-defendant's sentence and lacked proper motivation. The court ruled that the lower court correctly applied the principle of individualized sentencing, justifying the higher penalty based on the appellant's unique role and prolonged assistance to a criminal organization.

Regesto Legislator

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Art. 61 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The court must individually justify the penalty increase for each satellite crime, ensuring proportionality and avoiding material cumulation of punishments.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuation of crimes satellite offenses individualized sentencing penalty proportionality appellate execution material cumulation motivation requirements aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
È noto che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERHAN LORAN JOHN nato a POZZUOLI il 18/07/1974 avverso l'ordinanza del 03/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto ristanza presentata nell'interesse di Loran John Perham, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati cori due sentenze emesse da:

1) Corte di assise d'appello di Napoli del 22/03/2019, divenuta irrevocabile il 09/10/2020, per il reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 1, 577 c. 1 n. 3 cod. pen., 7 legge 203 del 1991 (pena inflitta diciotto anni e otto mesi di reclusione);

2) Corte d'appello di Napoli del 15/06/2016, divenuta irrevocabile il 20/12/2017, per i reati di cui agli artt.378, 648, 628 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 23 legge n. 110 del 1975, tutti aggravanti ex art. 7 legge 203 del 1991 (pena inflitta sette anni, mesi sei di reclusione ed € 3.000 di multa), rideterminando la pena complessiva in anni ventiquattro di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ricorre Perhiam per mezzo del difensore avv. Massimo Vetrano, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo operato dalla Corte distrettuale delle pene stabilite in aumento per i reati cd satellite. In particolare, con riferimento al reato di rapina (capo 64 della sentenza sub 2), il Giudice dell'esecuzione ha stabilito la pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, omettendo di parametrare detto aumento rispetto a quello già stabilito nella medesima sentenza per il coimputato Gargiulo, e stabilendo una pena incongrua, anche in relazione agli altri aumenti stabiliti per gli ulteriori reati satellite.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Raffaele Piccirillo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Con memoria successivamente depositata la Difesa ha ulteriormente argomentato, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. È noto che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3. Nella specie risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, avendo il Giudice dell'esecuzione compiutamente analizzato le modalità e circostanze della complessiva vicenda accertata nella seconda sentenza, posta in continuazione con quella oggetto della prima sentenza, ritenuta più grave, alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come ha richiesto l'esegesi di questa Corte nella sua massima espressione. In particolare il G.E. ha correttamente posto come base quella di anni 18 e mesi 8 di reclusione inflitta in relazione alla fattispecie omicidiaria di cui alla sentenza sub 1. (Corte di assise d'appello di Napoli del 22/03/2019), stabilendo a titolo di aumento per la continuazione per i reati giudicati con la sentenza sub. 2, le pene di anni 3 mesi 4 di reclusione per il reato di rapina (capo 64); anni 1 di reclusione per i capi 14a), 1413) e 14c) ed anni 1 di reclusione per il delitto di favoreggiamento aggravato, come riqualificato in sede di cognizione il capo 1, pervenendo in tal modo alla pena complessiva finale rideterminata di anni 24 di reclusione.

Con riferimento all'aumento per il reato di rapina di cui al capo 64 (unico di cui si duole il ricorrente), esso, come detto, è stato quantificato in anni 3 mesi 4 di reclusione (a fronte di una pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed C 1000 di multa stabilita dal Giudice della cognizione): il G.E., a fondamento di tale determinazione, ha argomentato in ordine alla «estrema gravità del fatto», commesso per favorire la latitanza di Giuseppe Setola, ed alla personalità del Perham, di cui viene sottolineata l'«eccezionale propensione al crimine», dal momento che il soggetto «dopo aver offerto un contributo rilevante alla consumazione dell'omicidio di Granata Raffaele, ha prestato la propria assistenza continuativa e qualificata per almeno quattro mesi (commettendo una rapina e altri reati in materia di armi e ricettazioni) al famigerato e spietato capo dell'ala stragista dei Casalesi, impegnata nel corso dell'anno 2008 in una serie allarmante di omicidi e altri delitti di assoluta gravità».

Proprio l'esigenza di individualizzazione della pena, di cui è espressione la disciplina testé richiamata, non consente di dare spazio a pretese disparità di trattamento quali quelle lamentate con riferimento al coimputato, risultando indimostrata l'identità di condizioni personali, specificamente valorizzate per il Perham nell'impugnata ordinanza.

4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a