Cassation court allows revocation of conviction due to lack of continuity between repealed and new criminal statutes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting a request to revoke a final conviction for falsely claiming credit. The applicant argued that the old crime of falsely claiming credit was abrogated and should no longer apply, while the execution judge incorrectly maintained continuity with the new crime of illicit influence trafficking. The court ruled in favor of the applicant because the Supreme Court's recent ruling confirmed there is no legal continuity between the two distinct offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3; Art. 346-bis cod. pen.: When a specific crime is abrogated and replaced by a new offense with different elements, the principle of continuity does not apply, allowing for the revocation of a final judgment based on the repealed statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORTONA SALVATORE nato a NAPOLI il 06/09/1962 avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Torre Annunziata - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza con la quale Salvatore D'Ortona aveva domandato una pronuncia ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di revoca della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 11/05/2014 (decisione passata in giudicato il 17/01/2017), che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., stante la depenalizzazione di tale fattispecie di reato, a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 1, lett. s), legge 09 gennaio 2019, n. 3.
2. Ricorre per cassazione Salvatore D'Ortona, a mezzo dell'avv. Paolo Canevelli, deducendo due motivi, di carattere sostanzialmente unitario, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione della legge penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 2 e 673 cod. pen., per avere l'impugnata ordinanza ritenuto sussistente la continuità normativa, fra la abrogata fattispecie tipica ex art. 346 cod. pen. e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., così non disponendo la revoca della suddetta sentenza di condanna e l'immediata cessazione dell'esecuzione della pena inflitta. 2.2. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione della legge penale, in punto di mancata applicazione della disciplina dell'abolitio criminis, nonché mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., quanto alla riconducibilità della condotta per la quale è intervenuta la suddetta condanna, all'interno dei parametri normativi richiesti per la configurabilità del reato di traffico di influenze illecite ex art. 366-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il ricorso è fondato. La questione inerente alla possibile continuità normativa, tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett.
s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il modello legale di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
t) della citata legge n. 3 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza del 28/06/2023. Le Sezioni Unite, all'esito dell'udienza del 29/02/2024, hanno risposto negativamente al quesito suddetto, indicando quindi la insussistenza di continuità normativa fra le due fattispecie.
5. In applicazione di tale principio di diritto, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata ordinanza annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così dec