Italian Court annuls execution court order for correcting sentence error due to lack of adversarial hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Fermo's order correcting a material error in a suspended sentence judgment. The defendant argued the correction violated procedural rights by being issued without a hearing, as required by law. The court held that the correction was invalid because it was rendered de plano without the mandatory adversarial proceedings stipulated by the relevant criminal procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, comma 3; Art. 130, comma 3, c.p.p.: The correction of a material error by the execution judge must be conducted with the forms of a hearing, and a decision rendered without adversarial proceedings is null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINGH HARPREET nato il 26/06/1981 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. SIMONE PERRELLI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 11/10/2023, ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale presentata dal Procuratore della Repubblica di Fermo e ha disposto di eliminare la statuizione "pena sospesa" a fronte di una condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione, contenuta nel dispositivo della sentenza n. 471/2023, pronunciata nei confronti di Singh Harpreet in data 18/4/2023, irrevocabile il 2/10/2023.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 127, comma 1, 130, comma 2, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa, al di là di quanto evidenziato nel motivo successivo, eccepisce la nullità del provvedimento in quanto emesso de plano e in assenza del contraddittorio in violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice per procedere alla correzione dell'errore materiale è tenuto a provvedere con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. 2.2.
Violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in un errore in procedendo che impone l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto l'eliminazione della locuzione relativa alla sospensione condizionale della pena comporta una modifica sostanziale del provvedimento che non può essere oggetto del procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Nello specifico, d'altro canto, la statuizione non avrebbe potuto comunque essere revocata in quanto questa non sarebbe la conseguenza di un errore ovvero di un refuso ma di un errore di giudizio che avrebbe potuto essere corretto solo attraverso i mezzi ordinari di impugnazione.
3. In data 10 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Simone Perrelli chiede che l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la nullità del provvedimento per la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. La doglianza è fondata e le ulteriori censure sono assorbite. 2.1. Il comma terzo dell'art. 130 cod. proc. pen. prevede che giudice competente provvede alla correzione dell'errore materiale con le forme dell'art.127 cod. proc. pen. Al fine di emettere il provvedimento con il quale è disposta la correzione, pertanto, il giudice è tenuto a fissare un'udienza alla quale le parti, ritualmente avvisate, hanno diritto di partecipare. La mancata celebrazione dell'udienza e la pronuncia del provvedimento in assenza di contraddittorio determinano la nullità dello stesso che la parte può eccepire con il ricorso per cassazione indicando di avervi interesse (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01;
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230 - 01).2.2. Nel caso di specie il provvedimento di correzione di errore materiale risulta essere stato emesso de plano senza che siano state rispettate le forme previste e il vizio è stato ritualmente dedotto dalla parte. Nel ricorso, infatti, evidenziando tra l'altro che l'eliminazione della locuzione "pena sospesa" contenuta nel dispositivo non poteva essere effettuata con la procedura di correzione errore materiale ma che, piuttosto, si sarebbe dovuto procedere con le forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 214 del 05/11/2021, dep. 2022, Cossu, Rv. 282483 - 01), si è dato conto dell'interesse a eccepire la nullità. 2.3.
Per le ragioni esposte il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso il 2 febbraio 2024 Il Con