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Sentenza — n. 21161/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls an unreasoned order denying detainee phone calls due to lack of prosecutor's opinion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order denying the detainee's request for phone calls because it was entirely unmotivated and lacked the prosecutor's opinion. The defense argued the brief annotation 'V°= si rigetta' provided no reasoning, while the Prosecutor General requested annulment without remittal. The Court ruled that such incidental measures affecting personal liberty require explicit justification and prior prosecutorial input.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 279 c.p.p.; Art. 18 L. 354/1975: Incidental orders restricting detainee communication must be motivated and include the prosecutor's opinion; otherwise, they are immediately appealable and subject to annulment.

Parole chiave

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custodia cautelare colloqui telefonici vizio di motivazione parere pubblico ministero impugnazione immediata giudice per le indagini preliminari libertà personale corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
In premessa appare opportuno ribadire che sono immediatamente ricorribili avanti a questa Corte, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, cost., i provvedimenti, non altrimenti impugnabili, incidenti sulla libertà personale, quali quelli in tema di istanze di colloquio dei detenuti ai sensi dell'art.
Art. 279 c.p.p.
La competenza funzionale a provvedere in ordine ai permessi di colloquio all'indagato o all'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere compete, ai sensi dell'art. 279 cod.
Art. 18 L. 354/1975
111, settimo comma, cost., i provvedimenti, non altrimenti impugnabili, incidenti sulla libertà personale, quali quelli in tema di istanze di colloquio dei detenuti ai sensi dell'art. 18 legge 26 luglio 1975, n.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara in data 29/9/2023 ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di De Rosa Giovina - sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione a diverse ipotesi di reto di cui all'art. 73 D.P.R.
art. 279 cod. proc. pen
La competenza funzionale a provvedere in ordine ai permessi di colloquio all'indagato o all'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere compete, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., al giudice che procede (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti
pen., potendosi tali provvedimenti risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura custodiale cui i ristretti sono sottoposti (testuale sul punto Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti, Rv.
Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola
Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni
265927- 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv.
Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, Stefani
Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga
258823-01; Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga, Rv.
Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Timofti
pen., al giudice che procede (Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Timofti, Rv.
Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Milan
Ai fini della decisione il giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e il provvedimento, anche sinteticamente, deve illustrare le ragioni sulle quali si fonda (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Milan, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIOVINA nato a LANCIANO il 11/06/1963 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARCO DALL'OLIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara in data 29/9/2023 ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di De Rosa Giovina - sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione a diverse ipotesi di reto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990- diretta a ottenere l'autorizzazione ad avere colloqui telefonici, video e in presenza con i prossimi congiunti, a eccezione delle coimputate nel medesimo procedimento.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in quanto il provvedimento, contenuto nell'annotazione "V°= si rigetta" apposta in calce all'istanza, sarebbe del tutto privo di motivazione./7/Y 3. In data 18 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso. CONSIDERTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La doglianza è fondata. 2.1. In premessa appare opportuno ribadire che sono immediatamente ricorribili avanti a questa Corte, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, cost., i provvedimenti, non altrimenti impugnabili, incidenti sulla libertà personale, quali quelli in tema di istanze di colloquio dei detenuti ai sensi dell'art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 ord. pen., potendosi tali provvedimenti risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura custodiale cui i ristretti sono sottoposti (testuale sul punto Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti, Rv. 283860 - 01;

Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927- 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv. 264388-01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823-01; Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga, Rv. 250801-01). 2.2. La competenza funzionale a provvedere in ordine ai permessi di colloquio all'indagato o all'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere compete, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., al giudice che procede (Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Timofti, Rv. 270976 - 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv. 264389 - 01).

Ai fini della decisione il giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e il provvedimento, anche sinteticamente, deve illustrare le ragioni sulle quali si fonda (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Milan, Rv. 265010 - 01). 2.3. Nel caso di specie il provvedimento, pure assunto dal giudice per le indagini preliminari, allo stato funzionalmente competente, è stato emesso senza acquisire il necessario parere del pubblico ministero e risulta totalmente immotivato. La locuzione "V°= si rigetta", apposta in calce all'istanza senza alcuna indicazione ulteriore, infatti, risulta priva di qualsivoglia riferimento a all'interlocuzione che sarebbe dovuta intercorrere con l'organo dell'accusa e non rende conto delle ragioni per le quali la richiesta è stata respinta.2.3.

Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice per le indagini preliminari proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara. Così deciso il 2 febbraio 2024 Il Consig