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Sentenza — n. 21160/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls execution court order for correcting material error due to lack of adversarial proceedings and essential modification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution court's order correcting a material error in a suspended sentence judgment. The defense argued the correction violated procedural rights by omitting adversarial proceedings and effecting an essential modification in the defendant's favor. The court ruled that such a substantive change requires the execution incident under Article 666 of the Code of Criminal Procedure, not the material error correction procedure, and ordered annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 127, 130, 666 c.p.p.; The correction of a material error in a judgment granting conditional suspension of sentence is invalid if it omits adversarial proceedings or constitutes an essential modification in malam partem, requiring the execution incident instead.

Parole chiave

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conditional suspension revocation material error correction execution incident procedure adversarial proceedings requirement essential modification in malam partem annulment without remittal procedural nullity modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 127 c.p.p.
che prevede espressamente che il giudice per procedere alla correzione dell'errore materiale è tenuto a provvedere con le forme di cui all'art. 127 cod.
Art. 130 c.p.p.
Nel primo motivo la difesa, la di là di quanto evidenziato nel motivo successivo, eccepisce la nullità del provvedimento in quanto emesso de plano e in assenza del contraddittorio in violazione dell'art. 130 cod.
Art. 168 c.p.
Art. 674 c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
Art. 620 c.p.p.
L'annullamento, d'altro canto, in applicazione del principio enucleato dalla Sezioni Unite Longo, deve essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 444 cod. proc. pen
403/2021, pronunciata nei confronti di Famulari Sergio in data 12/11/2012 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 18/12/2021.
art. 130 cod. proc. pen
Nel primo motivo la difesa, la di là di quanto evidenziato nel motivo successivo, eccepisce la nullità del provvedimento in quanto emesso de plano e in assenza del contraddittorio in violazione dell'art. 130 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
che prevede espressamente che il giudice per procedere alla correzione dell'errore materiale è tenuto a provvedere con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv.
Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano
279219 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv.
Sez. 1, n. 214 del 05/11/2021, Cossu
Sez. 3, n. 93 del 13/01/2000, Massaro F
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAMULARI SERGIO nato a NAPOLI il 28/03/1971 avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 2/10/2023, ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale presentata dal Procuratore della Repubblica di Imperia e ha disposto di cancellare la locuzione "sospensione condizionale e non menzione nel certificato del casellario ex art- 175 c.p.p." contenuta nel dispositivo della sentenza n. 403/2021, pronunciata nei confronti di Famulari Sergio in data 12/11/2012 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 18/12/2021.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 127, comma 1, 130, comma 2, 179, comma 1, e 178, lett.c) cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa, la di là di quanto evidenziato nel motivo successivo, eccepisce la nullità del provvedimento in quanto emesso de plano e in assenza del contraddittorio in violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice per procedere alla correzione dell'errore materiale è tenuto a provvedere con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. 2.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in un errore in procedendo che impone l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto la "cancellazione" della locuzione relativa alla sospensione condizionale della pena comporta una modifica sostanziale del provvedimento che non può essere oggetto del procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. con le forme della correzione dell'errore materiale. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen.

Nel terzo e ultimo motivo la difesa evidenzia che nel caso di specie la sospensione condizionale della pena non avrebbe comunque potuto essere revocata neanche procedendo correttamente, ciò in quanto l'esistenza della causa ostativa alla concessione era nota al giudice della cognizione la cui statuizione sul punto, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata nelle vie ordinarie e l'errore, come evidenziato dalle Sezioni Unite Longo, non può essere ora corretto dal giudice dell'esecuzione.

3. In data 21 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Raffaele Gargiulo chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e il provvedimento deve essere annullato senza rinvio.

2. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce nullità del provvedimento per la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. e degli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674 cod. proc. pen. Le doglianze sono fondate. 2.1. Il comma terzo dell'art. 130 cod. proc. pen. prevede che giudice competente provvede alla correzione dell'errore materiale con le forme dell'art.127 cod. proc. pen. Al fine di emettere il provvedimento con il quale è disposta la correzione, pertanto, il giudice è tenuto a fissare un'udienza alla quale le parti, ritualmente avvisate, hanno diritto di partecipare.La mancata celebrazione dell'udienza e la pronuncia del provvedimento in assenza di contraddittorio determinano la nullità dello stesso che la parte può eccepire con il ricorso per cassazione indicando di avervi interesse (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01;

Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230 - 01). 2.2. Sotto altro profilo, come anche di recente ribadito, l'eliminazione della statuizione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena comporta una modifica essenziale in malam partem che non è qualificabile come correzione di errore materiale così che sul punto il giudice deve eventualmente procedere con le forme dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 214 del 05/11/2021, dep. 2022, Cossu, Rv. 282483 - 01;

Sez. 3, n. 93 del 13/01/2000 - dep. 24/02/2000, Massaro F, Rv. 215528 - 01). 2.3. Pure a fronte dell'instaurazione del corretto procedimento, d'altro canto, la statuizione con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena non è revocabile quando questa è stata assunta dal giudice della cognizione in presenza di cause ostative che gli erano documentalmente note o lo stesso si sia espressamente pronunciato sul punto e la sentenza sia divenuta irrevocabile (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01 per le quali «il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»). 2.4. Nel caso di specie il provvedimento di correzione di errore materiale è stato emesso de plano senza che siano state rispettate le forme previste e il vizio è stato ritualmente dedotto dalla parte anche riguardo all'interesse vantato sul punto. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato. 2.5. L'annullamento, d'altro canto, in applicazione del principio enucleato dalla Sezioni Unite Longo, deve essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. in quanto un nuovo giudizio sul punto risulterebbe superfluo.

Come correttamente evidenziato nel ricorso e indicato dal Procuratore generale, infatti, l'accordo delle parti oggetto del patteggiamento non era subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il giudice, pure a conoscenza delle precedenti condanne, ha concesso il beneficio di sua iniziativa, motivandolo peraltro con lo specifico riferimento al "graduale recupero sociale". In tale situazione, nella quale la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena risulta essere stata oggetto di specifica valutazione da parte del giudice di merito e vi è una espressa motivazione sul punto, quindi, l'errore in cui è incorso il giudice della cognizione avrebbe dovuto essere corretto ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione e non potrebbe essere ora emendato ricorrendo al procedimento di esecuzione, anche ove questo fosse legittimamente instaurato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso i