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Sentenza — n. 21156/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were already reviewed by the supervision court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts already thoroughly scrutinized by the Supervision Court. The appellant argued that a minor, casual contact with a problematic individual did not warrant revoking his home detention, claiming the lower court failed to assess the gravity of the violation. The court rejected this, ruling that a single serious conduct can independently justify revocation without waiting for a final judgment on the underlying offense, thus precluding further review in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal challenging the revocation of home detention is inadmissible if it aims to re-evaluate facts already congruently examined by the supervision court, as a single serious conduct may independently justify revocation without requiring a prior final judgment on the constituent offense.

Parole chiave

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home detention revocation cassation appeal inadmissibility supervision court review single serious conduct behavioral prognosis failure revoca del permesso di dimora controllo periodico della detenzione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 25640 del 21.5.2013
Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) la carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova o della detenzione domiciliare.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAISTO PASQUALE nato il 19/09/1958 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seAttte le conclusioni del PG F. L.13,,u-0f2e.._ i 064._ tt-42._ ccIA.A.C.C4.1 3.0 (K)r- IR tsétAfittetAt i ) 3n(.4..e.n 79_ — 2r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 11 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di Maisto Pasquale (in esecuzione dal dicembre del 2022). 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che la condotta tenuta dal Maisto, con particolare riferimento al contatto con un soggetto pregiudicato, avvenuto in data 29 luglio 2023, è tale da non consentire la prosecuzione della misura alternativa, essendo venuta meno la prognosi di affidabilità comportamentale del Maisto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Maisto Pasquale. Il ricorrente, con unico motivo, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa non vi era motivo per ritenere in termini di 'violazione' la condotta tenuta dal Maisto il 29 luglio del 2023. Maisto era autorizzato a prestare attività lavorativa presso una pizzeria e l'incontro con il Taglialatela avvenne nel parcheggio della pizzeria e fu del tutto casuale . La ulteriore (pretesa) violazione riguarda un ritardo nel rientro di pochi minuti. Non vi sarebbe stato, dunque, un concreto apprezzamento della 'consistenza e gravità' delle violazioni da parte del Tribunale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, essendo finalizzato ad una rivalutazione di elementi di fatto congruamente scrutinati. 3.1 Ed invero, quanto alla revoca della misura alternativa è pacifico che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma da parte del Tribunale (non essendo necessario attendere il giudicato, lì dove si tratti di un fatto costituente reato, v. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) la carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova o della detenzione domiciliare.

Nel caso in esame la valutazione - in fatto - compiuta dal Tribunale di Sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta, autonomamente apprezzata, e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 febbraio 2024 Il Consigliere estenso