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Sentenza — n. 21150/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to residual sentence exceeding two years and high social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Lovero Michele against the Lecce Supervision Tribunal's order denying home detention. The Tribunal ruled that the remaining sentence exceeded two years and found the applicant socially dangerous based on his criminal history and lack of trustworthiness. The Court upheld this decision, noting that even if the sentence end date were corrected, the negative prognosis regarding rehabilitation and compliance would still bar alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 173 c.p.s.; Art. 174 c.p.s.: The Court holds that a denial of home detention is justified when the residual sentence exceeds two years and the convicted person is deemed socially dangerous due to a lack of trustworthiness and poor conduct.

Parole chiave

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home detention denial residual sentence calculation social danger assessment prison conduct evaluation Cassation appeal rejection tolleranza del soggiorno capacità di subire la carcerazione controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 c.p.s.
Art. 174 c.p.s.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVERO MICHELE nato a BITONTO il 02/01/1973 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG O AtZ f LI? c_C-() scOn' t>i ; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di detenzione domiciliare introdotta da Lovero Michele. 1.1 In motivazione si afferma:

a) che la pena residua è superiore ad anni due di reclusione;

b) che, in ogni caso, quanto al profilo delle condizioni di salute non vi è prova della gravità delle medesime e il Lovero risulta, secondo il Tribunale, soggetto del tutto inaffidabile - in prospettiva di tutela della collettività - in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali, della negativa condotta carceraria e della sostanziale assenza di revisione critica.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lovero Michele. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la modalità di computo della pena residua da espiare, con fine pena che andrebbe, in realtà, posizionato al 3.12.2024, dunque ben inferiore a due anni. Da qui deduce una sorta di travisamento di fatto che avrebbe inciso sulle valutazioni del Tribunale.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il Tribunale, al di là del computo del fine pena, ha espresso un giudizio di attuale e consistente pericolosità sociale del Lovero, tale da inibire l'accesso a qualsivoglia misura alternativa alla detenzione. Con tale parte della decisione il ricorrente omette del tutto di confrontarsi, senza considerare che anche in ipotesi di rettifica del 'fine pena' la decisione è comunque tale da inibire la fruizione della detenzione domiciliare, dovendosi ritenere decisiva la prognosi negativa circa la possibilità di effettivo recupero e circa l'osservanza dei limiti correlati alla applicazione di misure alternative. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il i.