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Sentenza — n. 21148/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for recognizing criminal continuity due to improper judicial reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21148/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor appealed an execution order by the Milan Judge for Preliminary Investigations that recognized criminal continuity between two fraud bankruptcy offenses. The court found the lower judge failed to adequately address the legal obstacle raised by the prosecutor regarding the prior exclusion of continuity between the 2010 and 2013 offenses. Consequently, the cassation court annulled the contested order and remanded the case for a new examination by the lower judicial body.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge must congruently motivate the recognition of criminal continuity, ensuring that previously excluded factual links are not arbitrarily re-established by splitting a prior continued offense.

Parole chiave

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criminal continuity fraud bankruptcy execution order judicial reasoning remand for new trial public prosecutor appeal 米兰法院 reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE tE-Erlzi---74.46€ DI MILANO 1 nel procedimento a carico di: NOVELLI DARIO nato a MILANO il 29/09/1951 avverso l'ordinanza del 25/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sehdte le conclusioni del PG L. c.)2-.A.t. (L3 c_ect.A.,_ t (-4.1 c)%3 r)-c_ 42.Cs—ofe Lira GRA( .)-(C -Q) 4 ) IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da Novelli Dario. In particolare il GIP ha ritenuto sussistente, per quanto emerge dal contenuto della decisione, il vincolo della continuazione tra un fatto di bancarotta fraudolenta commesso il 16 marzo del 2017 (sent. irr. dal 26.10.2022) e un fatto di bancarotta fraudolenta commesso il 13 settembre del 2013 (sent. irr. dal 13.7.2022).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Con articolato atto, si rappresenta che la decisione relativa al fatto di bancarotta del settembre 2013 non poteva essere riunita in continuazione con la bancarotta commessa nel marzo 2017 (sentenza irr. dal 27.11.2022), atteso che questa ultima decisione era stata già riunita in continuazione con altri fatti di bancarotta (commessi uno nel 2010 e due nel 2011) e in sede di cognizione si era esclusa la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra uno deo. fatti già riuniti in continuazione e la sentenza relativa alla bancarotta del settembre 2013.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II giudice della esecuzione non ha congruamente motivato circa la possibilità di superamento della ragione ostativa introdotta dal Pubblico Ministero già nel parere relativo alla domanda. In particolare, il fatto di bancarotta commesso in data 26 settembre del 2013 (sentenza C.App. Milano del 17 maggio 2021) è stato oggetto di espressa statuizione di 'non sussistenza' del vincolo della continuazione (in sede di cognizione, sent. del 9.6.2020) con il fatto di bancarotta commesso nel 2010 (sent. del 7 marzo 2013).

Ora, come è stato documentato dal PM impugnante il fatto di bancarotta del 2010 è stato - nel frattempo - riunito in continuazione con i due fatti di bancarotta del 2011 e con quello del 2017 (oggetto della decisione qui in rilievo). Non poteva, pertanto, il GIP 'scindere' un reato continuato già deliberato come tale, ritagliarne uno degli elementi costitutivi e riunire detto episodio ad un altro fatto di bancarotta in precedenza escluso dal riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il 1 febbraio 2024 Il Consigliere es