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Sentenza — n. 21138/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming late application of non-prosecution due to minor offense. Court rejects new argument raised after appeal concluded.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Elena Rivetti's cassation appeal challenging a second-instance conviction for a minor offense. Rivetti argued the lower court failed to apply a new law allowing non-prosecution for minor crimes, which entered into force after her appeal was filed but before the appeal judgment. The court ruled this issue was precluded because it could not have been raised as a ground for appeal or requested by the parties before the appeal judgment became final.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: The question of applying the exclusion of punishability for particular minor offense cannot be raised for the first time in cassation if the relevant law was already in force at the time of the appealed judgment, as it constitutes a matter of merit precluded in the appeal stage.

Parole chiave

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particular minor offense exclusion of punishability retroactivity of law preclusion of appeal cassation admissibility esenzione dalla pena riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
In fatto, è pacifico che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non applicabile alla fattispecie in esame al tempo della proposizione del giudizio di appello in ragione dei previsti limiti edittali di pena, lo è divenuta per effetto della novella operata dall'art.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Né, in senso contrario, vale ricordare, come fa la ricorrente, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere dedotta davanti al giudice di legittimità o da questo rilevata ex officio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Elena Rivetti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ovvero dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello ma prima della conclusione del giudizio di secondo grado, intervenuta il 9 marzo 2023.
art. 131-bis cod. pen
In fatto, è pacifico che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non applicabile alla fattispecie in esame al tempo della proposizione del giudizio di appello in ragione dei previsti limiti edittali di pena, lo è divenuta per effetto della novella operata dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv.
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016
271877- 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIVETTI ELENA nato a CASERTA il 27/12/1969 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui, il 16 aprile 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato Elena Rivetti colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, la ha condannata alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Elena Rivetti propone, con l'assistenza dell'avv. Alfredo Frezza, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di dichiarare, pur al cospetto di tutte le condizioni normativamente previste, non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, istituto applicabile alla fattispecie per effetto di modifica normativa entrata in vigore nel corso del giudizio di appello.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 10 gennaio 2024, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. In fatto, è pacifico che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non applicabile alla fattispecie in esame al tempo della proposizione del giudizio di appello in ragione dei previsti limiti edittali di pena, lo è divenuta per effetto della novella operata dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ovvero dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello ma prima della conclusione del giudizio di secondo grado, intervenuta il 9 marzo 2023.

Rebus sic stantibus, è pacifico che, avuto riguardo alla natura sostanziale dell'istituto ed alla sua conseguente soggezione al principio di retroattività della legge penale più favorevole, la relativa questione avrebbe potuto essere utilmente dedotta da una delle parti processuali o rilevata d'ufficio dal giudice. L'omessa attivazione, da parte della Corte di appello, del potere di riconoscere, motu proprio, la particolare tenuità del fatto ed il silenzio serbato, in proposito, dall'imputata — la quale, nelle conclusioni, rassegnate in epoca successiva all'entrata in vigore del testo che ha ampliato la sfera di applicabilità della causa di esclusione della punibilità, nulla risulta avere osservato sul punto — ostano, tuttavia, alla proposizione, in questa sede, della questione, che deve, quindi, intendersi definitivamente preclusa.

Tanto, in ossequio al consolidato canone ermeneutico, formatosi al tempo dell'introduzione dell'art. 131-bis cod. pen. ma senz'altro mutuabile in relazione al più recente fenomeno di successione di leggi nel tempo, secondo cui «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01;

Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877- 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01). La questione postula, invero, un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità e che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado. Né, in senso contrario, vale ricordare, come fa la ricorrente, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere dedotta davanti al giudice di legittimità o da questo rilevata ex officio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

— a tenore del quale la Corte di cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello — ciò che presuppone, come detto, l'impossibilità di sollevare la questione nelle precedenti fasi processuali, condizione non ricorrente nel caso di specie, connotato dall'entrata in vigore della novella in epoca precedente alla conclusione del giudizio di secondo grado.

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Elena Rivetti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen