Cassation court dismisses appeal against expulsion penalty for illegal entry, rejecting claim of particular triviality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maher Ben Miled's appeal against a Florence court decision ordering his expulsion for illegal entry. The applicant argued the penalty was disproportionate and lacked particular triviality, citing Constitutional Court precedents. The court held that the lower court correctly applied the law by weighing specific aggravating factors like the applicant's lack of documents and prior warnings against the public interest in enforcing immigration rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: The exclusion ground of particular triviality applies to illegal entry offenses, requiring a concrete assessment of harm, occasionality, and culpability rather than abstract legal categories.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN MILED MAHER (CUI 05C9V3I-1) nato il 12/07/1979 avverso la sentenza del 05/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice di pace della stessa città il 29 marzo 2022, ha sostituito la pena di 5.000 di ammenda, applicata a Maher Ben Miled per aver commesso il reato sanzionato dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con l'espulsione dal territorio nazionale, e confermato, nel resto, l'impugnata decisione.
2. Maher Ben Miled propone, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nadia Saccoccio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice di merito illegittimamente disatteso, sulla base di una allegata, ontologica incompatibilità tra gli istituti ed in contrasto con quanto già statuito dalla Corte costituzionale ccli la sentenza n. 250 del 2010, la richiesta di declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto. Rileva, al riguardo, che il fatto accertato non ha determinato pregiudizio all'ordine ed alla sicurezza pubblica e che la pena irrogata è sproporzionata per eccesso rispetto alla sua giovane età ed alla pregressa condizione di incensuratezza.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 10 gennaio 2024, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è applicabile, ricorrendone i presupposti, ai reati che scaturiscono dell'ingresso e dal soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche a quello punito dall'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855). Errato si palesa, pertanto, in linea di principio, l'assunto sotteso alla decisione impugnata, imperniato sulla preclusione, per il giudice, della possibilità di apprezzare l'eventuale, particolare tenuità di un fatto che, nella prospettiva del Tribunale fiorentino, il legislatore avrebbe ritenuto, comunque, meritevole di sanzione penale.
3. Il ricorrente, nondimeno, nell'articolare la censura avverso la decisione impugnata, omette di confrontarsi con le diverse, e più pregnanti, argomentazioni utilizzate, in proposito, nella sentenza di primo grado, che il giudice di appello espressamente richiama, in ottica di piena condivisione, e che, avuto riguardo al tenore conferme delle decisioni, si saldano con quanto affermato dal Tribunale, andando a costituire un unico apparato motivazionale. Il Giudice di pace ha curato, invero, di verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 settembre 200, n. 274, che ricorrono quando, «rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».
Ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143;
Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577). Il Giudice di pace ha, come detto, adempiuto a tale obbligo, indicando, quali fattori ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, l'indisponibilità da parte dell'imputato, di documenti di identità, di regolare occupazione lavorativa e di stabile domicilio, nonché l'essere stato egli già fotosegnalato in nove precedenti occasioni: elementi, questi, che il ricorrente, nello svolgere contestazioni affette da insuperabile genericità, mostra di trascurare.
4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Ben Miled al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen