Cassation court allows appeal dismissed for tardiness due to clerical error in PEC receipt date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing Michael Siliberto's appeal on grounds of tardiness. Siliberto argued that his appeal was filed within the deadline via PEC, but the court had certified a later receipt date based on a clerical error. The court found the appeal was actually received three days before the deadline, creating an involuntary communication failure that misled the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, commi 1, lett c), e 2, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 87-bis d.l. 10 ottobre 2022, n. 150; When a clerical error in certifying the receipt date of an electronic appeal causes an involuntary communication failure, the appeal is not considered tardious if it was actually received within the statutory deadline.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILIBERTO MICHAEL nato a GROTTAGLIE il 04/06/1992 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. BELMONTE, il quale conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 settembre 2023, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto da Michael Siliberto avverso la sentenza con cui, il 22 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi lo ha dichiarato colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa.
2. Michael Siliberto propone, con l'assistenza degli avv.ti Elvia Belmonte e Cataldo Gianfreda, ricorso per cassazione — seguito da atto contenente motivi nuovi — affidato ad un'unica doglianza, con il quale lamenta violazione di legge per avere il giudice di merito indebitamente ritenuto la tardività dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Il Giudice dell'udienza preliminare ha emesso sentenza di condanna, nei confronti, tra gli altri, di Michael Siliberto il 22 dicembre 2022 e depositato la motivazione entro il termine di novanta giorni fissato in dispositivo, che è scaduto il 22 marzo 2023. L'atto di appello avrebbe dovuto essere depositato, entro il termine di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., ovvero entro il 6 maggio 2023. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul postulato che l'atto di impugnazione fosse stato inviato, a mezzo PEC, in data 8 maggio 2023, cioè tardivamente: tanto ha fatto in ossequio all'annotazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, presso il quale l'atto venne recapitato.
Il ricorrente ha, tuttavia, dimostrato — con il conforto della dichiarazione resa dal direttore amministrativo della cancelleria dell'ufficio giudiziario interessato ed allegata, in uno alla prova della consegna e dell'accettazione del messaggio contenente l'atto di appello, al libello introduttivo del presente giudizio — che l'atto, sottoscritto digitalmente e corredato da procura speciale dell'imputato, è, invece, pervenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionalmente deputato a ricevere, tra l'altro, le impugnazioni (depositoattipenali.tribunale.brindisi@giustiziacert.it ) alle ore 19:14 di venerdì 5 maggio 2023 ed è stato, quindi, trasmesso alla cancelleria dell'ufficio Giudice per le indagini preliminari che, il successivo lunedì 8 maggio 2023, ne ha certificato la ricezione che, però era avvenuta tre giorni prima.
Lo sfalsamento tra la data di presentazione dell'impugnazione e quella della certificazione ha, dunque, determinato un involontario corto circuito comunicativo che ha indotto in errore il giudice di appello. Se si considera, ulteriormente, che la modalità di deposito — mediante trasmissione, a mezzo PEC, da parte del difensore e con sottoscrizione digitale, all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato — prescelta da Siliberto era, al tempo, consentita, in via transitoria, dall'art. 87 -bis d.l. 10 ottobre 2022, n. 150, non resta che disporre, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l