Cassation court corrects a prior judgment's device regarding state-funded legal aid costs payment recipient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to a previous decision that incorrectly identified the private party as the recipient of legal aid costs. The material error stemmed from overlooking that the opposing party had been granted state-funded representation, necessitating payment to the state instead. Consequently, the court amended the operative part to direct costs to the state and remitted the liquidation to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 625-bis, comma 3 c.p.p.: A material error in the operative part of a judgment may be corrected via a de plano procedure, ensuring the final decision aligns with the correct legal status of the parties involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA nel procedimento per la correzione d'errore materiale relativo al dispositivo della sentenza del 24/06/2022 della Corte di cassazione, che ha pronunciato sul ricorso n. 1617/2022, proposto da Di Bonito Luigi, nato a Napoli il 30/11/1992 udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; Ritenuto che con la sentenza in epigrafe questa sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Luigi Di Bonito avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 novembre 2021, contestualmente condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile Antonio Palmese e provvedendo alla loro liquidazione; che, per mero errore materiale, non si è considerato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché, correttamente, il pagamento andava disposto in favore dello Stato medesimo e la liquidazione andava rimessa al giudice di merito (Sez.
U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01); Considerato che, per emendare il provvedimento, può seguirsi la procedura di correzione di errore materiale prevista dagli artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., assoggettata a rito de plano;
P.Q.M.
Visto l'art. 130 c.p.p., ordina la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza di questa sezione n. 32931/2022 in data 24.06.2022, sostituendo le parole da «inoltre» a «accessori di legge», con le seguenti «l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Palmese Antonio ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/02, disponendo il pagamento in favore dello Stato». Manda la cancelleria per la annotazione sull'originale. Così