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Sentenza — n. 21022/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules that the Tribunal of Naples has jurisdiction over execution compensation after preventive confiscation revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Court of Appeal and the Tribunal of Naples regarding an execution request. While the Court of Appeal claimed competence based on the revocation of the preventive measure, the Tribunal argued it should handle the matter due to the integral reform of the original confiscation order. The court ruled that the Tribunal of Naples retains jurisdiction because the execution phase must be managed by the judge who originally issued the preventive measure, even after its revocation.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: The judge who issued the preventive measure retains jurisdiction over subsequent execution phases, including compensation liquidation, even when that measure is revoked in a second instance.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction preventive confiscation execution compensation second instance revocation Italian criminal procedure risoluzione del conflitto giurisdizionale declinatoria di competenza risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 1, cod. proc. pen.
Il Tribunale sollevava pertanto, con l'ordinanza in epigrafe, conflitto negativo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
Art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Con ordinanza 11 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, investita di un'istanza di liquidazione dell'indennità di custodia di bene già in primo grado confiscato ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
Art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4001 del 09/01/2014, Nirta
159 del 2011, riguarda la sola fase della cognizione (Sez. 1, n. 4001 del 09/01/2014, Nirta, Rv.
Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B.
In tutti gli altri casi la competenza spetta al tribunale che ha emesso il provvedimento impositivo, pur se il suo contenuto sia stato in secondo grado riformato (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv.
Sez. 1, n. 3140 del 10/01/2011, Failla
Sez. 1, n. 3140 del 10/01/2011, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti della Corte di appello di Napoli con ordinanza del 01/12/2023 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 11 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, investita di un'istanza di liquidazione dell'indennità di custodia di bene già in primo grado confiscato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, declinava la propria competenza funzionale in favore del Tribunale della stessa sede. La Corte di appello richiamava, in proposito, l'orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione dovesse essere individuato, in materia, in quello che aveva emesso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, indipendentemente dalle sorti del medesimo, nel caso di specie revocato in secondo grado.

2. Il Tribunale di Napoli, cui gli atti conseguentemente pervenivano, dissentiva da tale impostazione, sul rilievo che il principio evocato dalla Corte di appello dovesse valere a fronte delle sole vicende modificative della misura di prevenzione. La revoca di essa, incidendo risolutivamente sul provvedimento applicativo, andrebbe viceversa gestita, ad ogni conseguente effetto, dal giudice superiore che, con la sua decisione, l'aveva determinata. Il Tribunale sollevava pertanto, con l'ordinanza in epigrafe, conflitto negativo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. N 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei giudici confliggenti di provvedere sull'istanza del custode consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, questa Corte ha già statuito che la competenza esecutiva, intesa come titolarità del potere-dovere di regolamentare tutte le questioni interpretative ed applicative del giudicato, si esercita anche nel sistema della prevenzione, in quanto attributo coessenziale alla funzione giurisdizionale; in tale sistema, tuttavia, non trovano impiego le disposizioni procedimentali contenute nel codice di rito penale in tema di esecuzione, posto che il rinvio alle relative previsioni, in quanto compatibili, stabilito dall'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, riguarda la sola fase della cognizione (Sez. 1, n. 4001 del 09/01/2014, Nirta, Rv. 258047-01).

Ai fini dell'esercizio della competenza successiva al giudicato in prevenzione, e dell'individuazione del giudice al riguardo competente, si osservano le previsioni normative di settore, che prevedono l'intervento della corte di appello solo in ipotesi predeterminate, quali la revocazione della confisca, la riabilitazione o il particolare caso in cui la misura sia stata disposta per la prima volta dalla corte a seguito di accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero. In tutti gli altri casi la competenza spetta al tribunale che ha emesso il provvedimento impositivo, pur se il suo contenuto sia stato in secondo grado riformato (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 273968-01;

Sez. 1, n. 3140 del 10/01/2011, Failla, Rv. 249554-01). Non vi è ragione perché tale principio non debba valere in ipotesi di riforma integrale, cui sia conseguita la revoca della misura di prevenzione. Anche in questo caso il giudice dell'esecuzione conosce di effetti che sono da riportare, direttamente o via mediata, alla genesi della misura di prevenzione e che debbono essere ulteriormente regolati, nei limiti propri della fase, dal giudice che ebbe ad emetterla. Ciò è particolarmente evidente nel caso di specie, in cui il giudice della prevenzione è chiamato a liquidare compensi per attività di trasporto e conservazione del bene, strettamente correlati all'ablazione, ancorché rivelatasi precaria, che di esso era stata ordinata.

3. In base alle considerazioni esposte, la competenza a definire l'incidente di esecuzione spetta al Tribunale di Napoli, cui gli atti debbono essere per l'effetto trasmessi.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui