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Sentenza — n. 21019/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming detention prevented appeal filing, ruling it was the client's fault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Tanzi's appeal against an execution order denying him time to file an appeal. Tanzi argued that his subsequent detention for another matter constituted force majeure preventing his participation in the trial. The court held that detention is merely a legitimate impediment requiring communication to the judge, and the client's failure to utilize this right or notify authorities constituted culpable inaction rather than an unforeseeable event.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 123 cod. proc. pen.: Subsequent detention for another cause does not constitute force majeure preventing appeal filing if the detainee could have formally declared their presence or used a lawyer, making the failure to act attributable to the detainee's own negligence.

Parole chiave

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force majeure in criminal procedure legitimate impediment to appear culpable inaction by defendant detention preventing appeal time limit for appeal impedimenti all'allontanamento impedimento processuale restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 1 cod. proc. pen.
234600-01), tale condizione detentiva non rappresenta in sé neppure, in linea di principio, un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore rilevante sul rispetto del termine d'impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod.
Art. 123 cod. proc. pen.
Tale condizione non costituisce un ostacolo insormontabile all'esercizio del diritto, potendo il detenuto adempiere mediante dichiarazione formalizzata all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., o per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria se ristretto al domicilio.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 123 cod. proc. pen
Tale condizione non costituisce un ostacolo insormontabile all'esercizio del diritto, potendo il detenuto adempiere mediante dichiarazione formalizzata all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., o per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria se ristretto al domicilio.
art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena
Premesso che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire solo se comunicata al giudice procedente (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.
Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi
(Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv.
Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Pantò
285518-01; Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Pantò, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè
Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro
268404; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv.
Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Monaí
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tanzi Roberto, nato a Bari il 26/04/1967 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del N ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Roberto Tanzi, irrevocabilmente condannato a pena detentiva con sentenza pronunciata dal medesimo giudice, all'esito del rito abbreviato, in data 26 ottobre 2021. L'istanza era volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre appello. Il giudice dell'esecuzione rilevava che l'interessato aveva presenziato al processo, avendo in esso preliminarmente avanzato istanza di definizione nelle forme del rito alternativo, così come ne era stato regolarmente informato il difensore di fiducia. Era sopravvenuta, nelle more dello svolgimento, la detenzione di Tanzi per altra causa, integrante un suo legittimo impedimento a comparire. La mancata rilevazione di tale impedimento integrava una nullità assoluta endoprocedimentale, che non avrebbe potuto farsi valere con il rimedio azionato.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 175 e 670, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione da mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. A suo giudizio, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa avrebbe, al tempo, impedito la sua partecipazione alla fase ulteriore del processo e avrebbe precluso la conoscenza della sentenza terminativa (non assicurata neppure dal difensore di fiducia), venendo ad integrare un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non si sarebbe espressa sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Premesso che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire solo se comunicata al giudice procedente (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600-01), tale condizione detentiva non rappresenta in sé neppure, in linea di principio, un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore rilevante sul rispetto del termine d'impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.E' fin troppo evidente che la rappresentazione della stessa condizione al giudice procedente avrebbe comportato l'autorizzazione alla partecipazione, in vinculis, all'ulteriore corso del giudizio.

In alternativa, l'imputato avrebbe potuto servirsi, allo stesso scopo, del suo difensore (essendo dotato, nella specie, di difesa fiduciaria). La mancata partecipazione alla fase conclusiva del processo di cognizione, e la mancata conoscenza del suo esito, sono dunque riconducibili ad inerzia colpevole, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale requirente. E l'inerzia colpevole certamente non può valere ad integrare una causa di restituzione nel termine, pena il radicale snaturamento di un istituto destinato ad operare in casi eccezionali e, viceversa, non assoggettabile a volontà arbitraria.

Per ragioni analoghe la giurisprudenza di legittimità considera la sopravvenuta detenzione per altra causa, sopravvenuta alla sentenza, inidonea a legittimare la restituzione nel termine d'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv. 285518-01; Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Pantò, Rv. 251555-01). Tale condizione non costituisce un ostacolo insormontabile all'esercizio del diritto, potendo il detenuto adempiere mediante dichiarazione formalizzata all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., o per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria se ristretto al domicilio.

L'eventuale inerzia sarebbe, anche qui, a lui solo ascrivibile, e non riferibile a caso fortuito o forza maggiore.

2. La decisione assunta è dunque conforme a legge e nessun rilievo riveste il fatto che l'ordinanza impugnata non abbia offerto, sul punto, una pertinente motivazione. Nel giudizio di cassazione, infatti, il vizio di motivazione non è denunciabíle con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo all'annullamento della decisione, mentre, se sono infondate, come nella specie, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monaí, Rv. 264273).

3. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa