Cassation court dismisses appeal for early release due to post-custody crimes proving lack of rehabilitation. The court rejects the argument that only irrevocable sentences matter. The decision upholds the lower court's refusal of early release based on post-custody behavior. The court affirms that subsequent crimes demonstrate a lack of genuine rehabilitation during the requested period. The ruling emphasizes that post-custody conduct invalidates earlier positive records. The decision confirms that new crimes after release requests negate rehabilitation conditions. The court holds that such behavior proves insufficient adherence to treatment programs. The judgment rejects the claim that only final convictions count for social danger assessment. The appeal is dismissed because the lower court correctly applied established legal principles. The outcome confirms that post-custody offenses undermine claims for early release benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court dismissed the appeal filed by Salvatore Carlo against the lower tribunal's refusal of early release. The appellant argued that the lower court erred by relying on non-irrevocable convictions and failed to evaluate positive semesters. The court rejected this, stating that subsequent crimes after the requested period prove a lack of genuine rehabilitation during the detention term. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for early release, subsequent crimes committed after the request period demonstrate a lack of rehabilitation, invalidating positive records from the detention term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava il reclamo, proposto da Salvatore Carlo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria del 3/6/23), che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 13/9/2016 al 25/5/2018. A fondamento del provvedimento reiettivo il Tribunale evidenziava come, nel periodo successivo a quello dei semestri in valutazione, il ricorrente fosse ricaduto in plurimi comportamenti illeciti, riportando ben quattro condanne (non irrevocabili), e che da tali gravi condotte si potesse desumere un non sincera partecipazione all'opera di rieducazione durante il suindicato periodo trascorso in detenzione.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione Salvatore Carlo, per il tramite del suo difensore, lamentando, ex art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge nonché il vizio di motivazione. Ha errato il Tribunale nel fondare il rigetto su contestazioni di fatti illeciti, nessuno concluso con sentenza irrevocabile di condanna, di talchè il giudizio di pericolosità sociale appare frutto di una presunzione; inoltre i Giudici di merito hanno omesso di valutare i singoli semestri, alcuni dei quali hanno avuto esito positivo.
3. Il sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va ricordato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186).
Si è in particolare evidenziato che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430). È poi principio consolidato quello per il quale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01) "Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto a trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto".
3. Il giudice a quo si è attenuto ai superiori principi, negando il beneficio della liberazione anticipata valorizzando il comportamento posto in essere da Carlo successivamente al periodo di custodia cautelare per il quale egli ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata. Segnatamente, il Tribunale con motivazione logica e congrua, ha valutato negativamente il periodo di presofferto alla luce della documentazione acquisita, da cui emerge che, nel periodo successivo a quello dei semestri in valutazione, il ricorrente ha manifestato elevata propensione all'attività illecita per vari fatti delittuosi, in ben quattro occasioni definiti da sentenze di condanna; condotte ritenute, condivisibilmente, oggettivamente idonee ad escludere la sussistenza delle condizioni alle quali è subordinata la la concessione della liberazione anticipata anche riguardo i semestri antecedenti , in quanto univocamente dimostrativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e dell'insufficiente adesione alle attività trattamentale.
3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec