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Sentenza — n. 20714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison benefit revocation due to proper jurisdiction and sufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Michele Migliaccio against the Bologna Supervision Tribunal's order revoking his early release. Migliaccio argued that the tribunal lacked territorial jurisdiction and failed to adequately assess the impact of his new conviction on his rehabilitation progress. The court found the appeal inadmissible because the tribunal correctly exercised jurisdiction based on the detention location and provided sufficient reasoning by linking the new crime to a lack of genuine participation in rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 677 c.p.p.: The supervisory tribunal has jurisdiction over early release revocation requests based on the detention location at the time of the request, and its decision is valid if it logically connects the new offense to the failure of the rehabilitative process.

Parole chiave

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prison benefit revocation territorial jurisdiction early release appeal rehabilitation assessment mafia association crime revoca della sospensione condizionale messa in libertà provvisoria revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett.
Art. 677 comma 1 cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna era competente a deliberare in ordine alla richiesta di revoca della liberazione anticipata, radicandosi la competenza territoriale, ex art. 677 comma 1 cod.
Art. 678 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 54 comma 3 ord. pen.
pen., in ordine alla valutazione della richiesta ai fini della revoca ex art. 54 comma 3 ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 677 comma 1 cod. proc. pen
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna era competente a deliberare in ordine alla richiesta di revoca della liberazione anticipata, radicandosi la competenza territoriale, ex art. 677 comma 1 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo
Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO MICHELE nato a VILLARICCA il 30/01/1976 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato la liberazione anticipata concessa a Michele Migliaccio che era stata riconosciuta con diversi provvedimenti relativi al periodo dal 26/05/2004 al 05/06/2017. Nei confronti del Migliaccio era sopravvenuta la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con contestazione aperta dal 2005 al 28/01/2020 (data della sentenza di primo grado). Il fatto è stato ritenuto significativo di una solo formale adesione alle regole del contesto penitenziario, senza alcuna reale partecipazione all'opera rieducativa.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione Migliaccio, per il tramite del suo difensore, articolando i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 677 comma 1, e 678 comma 3 cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente dell'erronea applicazione della legge penale in ordine alla competenza territoriale della Procura della Repubblica richiedente la revoca del beneficio. Si era infatti proceduto nel caso di specie sulla base di una proposta formulata dal Procuratore generale di Bari, da ritenersi incompetente a formularla; non poteva ritenersi avere avuto effetto sanate la circostanza che, in limine dell'udienza, il sostituto Procuratore generale di Bologna avesse fatto propria la richiesta formulata da altra Procura generale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione, rilevante ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della richiesta ai fini della revoca ex art. 54 comma 3 ord. pen. Il Tribunale ha operato una sorta di automatismo facendo discendere dalla sola circostanza dell'intervenuta sentenza di condanna, la revoca dei benefici precedentemente concessi, omettendo tuttavia di valutare l'incidenza del reato sul percorso di rieducazione, il grado di recupero sino a quel momento manifestato e l'ascrivibilità del reato commesso al fallimento dell'opera rieducativa, omettendo peraltro di acquisire al fascicolo i provvedimenti di concessione della liberazione anticipata.

4. Il sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestante infondato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna era competente a deliberare in ordine alla richiesta di revoca della liberazione anticipata, radicandosi la competenza territoriale, ex art. 677 comma 1 cod. proc. pen. in relazione al luogo di detenzione al tempo della proposizione dell'istanza (nella specie la Casa Circondariale di Parma): il Tribunale ha proceduto sulla base di una richiesta che, su impulso del PM di Bari, è stata fatta propria dal PM di Bologna, come risulta dal medesimo provvedimento.

2. Il secondo motivo è infondato: è stato recentemente affermato che ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118; sez. 1, 49625 del 14/11/2023 n. m.) Nel caso di specie, il provvedimento non si è limitato, come sostiene il ricorrente, a prendere atto dell'intervenuta sentenza di condanna del Migliaccio per il reato di associazione di stampo mafioso, con contestazione c.d. aperta, bensì, posta la decorrenza del reato dal 2005, come emergente dalla sentenza di merito, ha ancorato la condotta partecipativa del condannato ad un dato processuale emerso, ovvero le dichiarazioni di un correo che colloca alla fine 2017-inizio 2018 un incontro con Migliaccio "con reciproco disvelamento di appartenenza camorristica", osservando conseguentemente, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, che la protratta appartenenza del Migliaccio ad una consorteria di tipo mafioso fosse incompatibile con il mantenimento dl beneficio, evidenziandosi il carattere solo formale dell'adesione alle regole del contesto penitenziario, senza alcuna reale partecipazione all'opera rieducativa della quale anzi il detenuto ha manifestato espresso rifiuto; del pari il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla non necessità di acquisire i provvedimenti di liberazione anticipata revocandi, osservando come i motivi che implicavano la revoca del beneficio fossero successivi all'emissione dei provvedimenti di concessione del suddetto beneficio.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 31 gennai