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Sentenza — n. 20713/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order for home detention due to incorrect application of the two-year sentence limit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Catanzaro surveillance court's order rejecting home detention for Luigi Ianni. The lower court incorrectly deemed the request inadmissible because the remaining sentence exceeded two years, despite explicitly noting the residual sentence was only one year and eleven months. The Court ruled that the statutory limit applies to the total sentence length, not the residual portion, thereby validating the applicant's request for alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; The provision allowing home detention for sentences up to two years applies to the total sentence length, not merely the residual portion, permitting its application even when the remainder constitutes part of a larger original penalty.

Parole chiave

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home detention application residual sentence limit surveillance court order alternative measures penal execution rules restrizione di libertà differimento dell'esecuzione della pena indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Con riferimento alla detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta, poiché la pena in esecuzione superava il limite di cui all'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNI' LUIGI nato a GIOIA TAURO il 15/11/1967 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/Rerrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marilia Di Nardo, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Iannì Luigi ricorre avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con riferimento alla pena di anni tre di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 7 maggio 2019, definitiva il 16 gennaio 2020, in ordine al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 6 ottobre 2018. Con riferimento alla detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta, poiché la pena in esecuzione superava il limite di cui all'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare ritenendo superato il limite di pena previsto per l'istituto dal legislatore, quando nello stesso provvedimento impugnato è evidenziato che la residua pena da espiare era pari ad anni uno, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Sul punto, la norma prevede che la misura può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore ad anni due di reclusione, anche se costituente parte residua di maggior pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen prevede che «la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)». Nel caso di specie, come rilevato dallo stesso giudice di merito, la pena residua da espiare era pari ad anni uno, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Pertanto, la decisione del Tribunale di sorveglianza di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare in forza del superamento del limite di anni due di reclusione, stabilito dal legislatore per l'applicazione dell'istituto, è del tutto erronea.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanz