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Sentenza — n. 20711/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to procedural inadmissibility and generic grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his suspended sentence, arguing the lower court lacked motivation and failed to consider administrative regularization requests. The court rejected these claims, ruling that issues regarding the original sentencing judgment must be raised through proper appeal channels and that the revocation was legally sound given the non-completion of demolition obligations.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against execution orders are inadmissible if they challenge final judgments on merits or rely on generic, non-specific grounds lacking factual basis.

Parole chiave

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conditional sentence revocation procedural inadmissibility lack of motivation suspended sentence execution court costs and fine abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Con un primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Con un primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Passanante, che articola i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito
Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, Baratta
Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi
242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv.
sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGOLA ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 08/05/1970 avverso l'ordinanza del 03/08/2023 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Antonino Agola con sentenza dello stesso Tribunale del 14/11/2019, irrevocabile il 14/04/2022. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato alla demolizione del manufatto abusivo identificato nella predetta sentenza ed il Tribunale rilevava il mancato adempimento dell'obbligo imposto.

2. Ricorre per cassazione Antonino Agola, per il tramite del difensore avv. Maria L. Passanante, che articola i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 lett.

b) cod proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 164, 165 e 168 cod. pen.: deduce la Difesa in particolare che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto fosse stata disposta dal Tribunale di Marsala senza alcuna motivazione. 2.2. Con un secondo motivo lamenta carenza di motivazione, rilevante ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in ordine alla omessa valutazione delle acquisizioni procedimentali. Il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare l'istanza depositata tendente ad ottenere la concessione in sanatoria del manufatto e non ha sospeso il procedimento di esecuzione in attesa che si concludesse la procedura amministrativa, in relazione alla quale l'Ufficio Tecnico di Campobello di Mazara aveva reso parere favorevole.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa M. Francesca Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui gli eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio di cognizione, debbono essere fatti valere con i mezzi d'impugnazione concessi contro la relativa sentenza, rimanendo altrimenti sanati e coperti dal giudicato (sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01; Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580). 2 n e Appare pertanto improponibile in questa sede la doglianza inerente la statuizione del giudice della cognizione, che, con sentenza Tribunale di Marsala del 14/11/2019, irrevocabile il 14/04/2022, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo identificato nella predetta sentenza, trattandosi di questione che il ricorrente avrebbe dovuto far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico, non autosufficiente e comunque manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha valutato il mancato adempimento dell'obbligo di demolizione, cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, decorsi 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e ha correttamente provveduto alla revoca del beneficio, ritenendo irrilevante l'astratta possibilità di ottenere una regolarizzazione dell'abuso, come prospettata dalla difesa. Questa Corte ha già affermato che il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267109 - 01).

Nel caso che ci occupa, peraltro, da quanto dedotto dal medesimo ricorrente, il permesso di costruire in sanatoria non era stato neppure rilasciato, essendosi semplicemente avviato il relativo iter, di talchè del tutto corretta si appalesa l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel prendere atto del vano decorso del termine per l'adempimento, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

44, 2.-. Q •O C E O - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseci) 5 • e \f '-', processuali e della somma di euro tremila in fav