Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20705/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Casandra Catalin ricorre avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023 del Tribunale di sorveglianza di Trieste, che ha revocato nei suoi confronti a decorrere dal 15 aprile 2022 la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concesso con ordinanza del 13 dicembre 2019 con riferimento alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 22.600,00 di multa di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone del 28 febbraio 2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 589 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata revocato la misura alternativa in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47-ter Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dalla difesa all'udienza camerale.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del permesso di dimora ricollocamento in un istituto proroga della carcerazione espulsione revoca della curatela sospensione del diritto di visita allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 589 cod. proc. pen
La Corte, preso atto che Casandra, con comunicazione del 4 dicembre 2023 ha rinunciato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASANDRA CATALIN (RINUNCIANTE) nato il 20/11/1986 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Casandra Catalin ricorre avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023 del Tribunale di sorveglianza di Trieste, che ha revocato nei suoi confronti a decorrere dal 15 aprile 2022 la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concesso con ordinanza del 13 dicembre 2019 con riferimento alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 22.600,00 di multa di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone del 28 febbraio 2019.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata revocato la misura alternativa in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47-ter Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dalla difesa all'udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte, preso atto che Casandra, con comunicazione del 4 dicembre 2023 ha rinunciato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. deve dichiarare inammissibile il ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. C