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Sentenza — n. 20545/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of interest after client already obtained sentence return.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already secured the return of the contested judgment within the appeal period. The applicant argued for procedural nullity and a declaration of non-enforceability, claiming the lower court failed to address these points despite the prosecutor's opinion. The court ruled that since the return order already removed the legal disadvantage and halted execution, no concrete interest remained to justify a new appeal.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant has already obtained the requested relief, as no immediate, concrete, and actual interest to remove a procedural disadvantage exists.

Parole chiave

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lack of interest appeal sentence return order non-enforceability declaration procedural nullity costs of inadmissibility impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Quale atto d'impugnazione, esso non è infatti sorretto da un corrispondente interesse (art. 568, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, indotta dalla mancanza d'interesse, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
Art. 175, comma 7, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, l'interessato ha già ottenuto la restituzione nel termine per proporre impugnazione e tale statuizione ha ormai rimosso il giudicato, facendo anche cessare l'esecuzione eventualmente intrapresa, a norma dell'art. 175, comma 7, cod.
Art. 670, comma 1, cod. proc. pen.
A fronte di ciò, non è dal ricorrente specificato sotto quale profilo la declaratoria di non esecutività delle sentenze contumaciali, a norma dell'art. 670, comma 1, cod.
Art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
L'interesse, teoricamente ipotizzabile, ad impedire la sterilizzazione dei tempi di prescrizione, stabilita dall'art. 157, comma 8, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, indotta dalla mancanza d'interesse, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio
Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M.
Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv.
Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti
265131-01; Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv.
Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida
257322-01; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv.
Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Tudor
Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014, Cucaj
Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014, Cucaj, Rv.
Sez. 3, n. 8713 del 02/12/2016, Thioune
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Makhloufi Noamen, nato in Tunisia il 19/02/1969 avverso il provvedimento del 06/07/2023 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dopo aver acquisito il conforme parere del pubblico ministero, accoglieva l'istanza avanzata da Noamen Makhloufi, nella parte intesa alla restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali pronunciate a suo carico, dal medesimo Tribunale, n. 690 del 2012 e n. 232 del 2. Ricorre Makhloufi per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità di ordine processuale, per avere il giudice a quo provveduto sull'istanza senza la previa attivazione del contraddittorio in camera di consiglio, previsto dall'art. 666, comma 3, del codice di rito.

Con il secondo e il terzo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia in ordine all'istanza da lui avanzata, nella parte principalmente diretta alla declaratoria di non esecutività dei titoli, e denuncia contraddittorietà di motivazione, per avere il giudice a quo recepito il parere del pubblico ministero, e quindi implicitamente riconosciuto i vizi di formazione dei titoli stessi, senza aver proceduto alla loro conseguente invalidazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quale atto d'impugnazione, esso non è infatti sorretto da un corrispondente interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), che deve risultare immediato, concreto e attuale, in quanto volto a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale di cui si contesti la correttezza, e specularmente a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per l'impugnante un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01;

Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv. 265131-01; Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322-01; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578-01). Nel caso di specie, l'interessato ha già ottenuto la restituzione nel termine per proporre impugnazione e tale statuizione ha ormai rimosso il giudicato, facendo anche cessare l'esecuzione eventualmente intrapresa, a norma dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen. A fronte di ciò, non è dal ricorrente specificato sotto quale profilo la declaratoria di non esecutività delle sentenze contumaciali, a norma dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe per lui, in concreto, più favorevole, posto che la pronuncia è pur sempre e solo funzionale a paralizzare l'esecuzione e a consentire l'impugnazione, e quindi al conseguimento di un risultato che nel procedimento in corso è stato già ottenuto.

E infatti questa Corte ha già statuito che la restituzione nel termine per proporre appello o ricorso avverso una sentenza contumaciale esclude la necessità di ordinare la nuova notificazione del relativo estratto (che avrebbe la inutile funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato, al giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione, come oggetto del gravame impugnatorio, introdotto o da proporre: Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Tudor, Rv. 269741-01;

Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014, Cucaj, Rv. 261238-01).

3. L'interesse, teoricamente ipotizzabile, ad impedire la sterilizzazione dei tempi di prescrizione, stabilita dall'art. 157, comma 8, cod. proc pen. pro-tempore vigente in ipotesi di restituzione nel termine (non applicabile ove il giudice dell'esecuzione accerti che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione: Sez. 3, n. 8713 del 02/12/2016, dep. 2017, Thioune, Rv. 269158-01), appare allo stato meramente astratto e virtuale. Ove una questione di prescrizione dovesse in concreto porsi nei giudizi di impugnazione, la ritualità della notificazione degli estratti contumaciali - quale dies a quo, e ancor prima condizione, della sospensione della prescrizione di cui al citato art. 157, comma 8 - potrà sempre essere ivi verificata in via di incidentale cognizione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, indotta dalla mancanza d'interesse, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. -

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor