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Sentenza — n. 20531/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order revoking probation due to improper cumulative sentencing calculation under Art. 168 CP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the single-judge execution court's order revoking conditional sentence suspensions for the defendant. The lower court revoked benefits based on a new crime committed within five years but failed to correctly apply the cumulative sentencing limits required by Article 168 of the Penal Code. The Supreme Court held that the execution judge must sum all previously suspended sentences with the new penalty to verify if statutory thresholds are exceeded, ruling that the original order lacked adequate legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2) c.p.; Art. 163, comma 1) c.p.: The execution judge must cumulatively sum all previously suspended sentences with the new penalty to verify if statutory thresholds are exceeded, disregarding individual sentence limits.

Parole chiave

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conditional sentence revocation cumulative sentencing limits execution court error Art. 168 Penal Code probation suspension revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2) c.p.
pen., al fine di ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in favore di Gianluca BEDINI con tre sentenze: in particolare, la revoca veniva richiesta, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 163, comma 1) c.p.
1268/2016, costituente fattore giustificante la revoca, restava ben al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod.
Art. 167 c.p.
231/2009, irrevocabile il 13.02.2010; - rigetta la richiesta della Difesa di dichiarare l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 c.p., in relazione alla sentenza del Tribunale di Terni n.
Art. 164, ultimo comma c.p.
U, Longo, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni promuoveva in data 22 aprile 2022 incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni promuoveva in data 22 aprile 2022 incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod.
art. 167 c.p
231/2009, irrevocabile il 13.02.2010; - rigetta la richiesta della Difesa di dichiarare l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 c.p., in relazione alla sentenza del Tribunale di Terni n.
art. 163 cod. pen
1268/2016, costituente fattore giustificante la revoca, restava ben al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
art. 648 cod. pen
2), in quanto l'imputato, nel marzo del 2013, quindi anteriormente al passaggio in giudicato della indicata pronuncia, aveva commesso il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., per il quale aveva riportato condanna alla pena di 3 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa con sentenza n.
art. 167 cod. pen
Considerato che il reato in concreto valutato quale causa di revoca, nella specie, è stato dichiarato estinto con la stessa ordinanza impugnata, il giudi9e del rinvio dovrà tenere presente anche il principio di diritto, per cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani
pen., deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati (Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani, Rv.
Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEDINI GIANLUCA nato a TERNI il 12/07/1971 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni promuoveva in data 22 aprile 2022 incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., al fine di ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in favore di Gianluca BEDINI con tre sentenze: in particolare, la revoca veniva richiesta, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., in relazione al beneficio concesso con la sentenza n. 231 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Terni in data 4 novembre 2009, irrevocabile il 13 febbraio 2010 e, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., in relazione alle sentenze n. 1268 e n. 1059 emesse dal Tribunale di Terni, rispettivamente, in data 4 novembre 2016, irrevocabile il 21 aprile 2017, e in data 21 settembre 2016, irrevocabile il 30 ottobre 2016.

La difesa del BEDINI, con memoria depositata il 13 ottobre 2022, chiedeva dichiararsi l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172, primo comma, cod. pen., in relazione alla sentenza n. 231/2009, e l'estinzione del reato, ai sensi dell'art.167 cod. pen., in relazione alle sentenze n. 1268/2016 e n. 1059/2016; in subordine, che venisse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati in considerazione.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, così deliberava: "revoca, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), c.p., la sospensione condizionale della pena ordinata con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Terni del 04.11.2009, irrevocabile il 13.02.2010; - revoca, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), c.p., la sospensione condizionale della pena ordinata con sentenza del Tribunale di Terni n. 1059 del 21.09.2016, irrevocabile il 30.10.2016; - rigetta la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena ordinata con sentenza del Tribunale di Terni n. 1268 del 04.11.2016, irrevocabile 11 21.04.2017; - rigetta la richiesta della Difesa di dichiarare l'estinzione della pena in relazione alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Terni n. 231/2009, irrevocabile il 13.02.2010; - rigetta la richiesta della Difesa di dichiarare l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 c.p., in relazione alla sentenza del Tribunale di Terni n. 1059/2016, irrevocabile il 30.10.2016; - dichiara estinto, ai sensi dell'art. 167 c.p., il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Terni n. 1268/2016, irrevocabile il 21.04.2017;- dichiara assorbita la richiesta della Difesa di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze n. 1059/2016, irrevocabile il 30.10.2016 e 1268/2016, irrevocabile 11 21.04.2017".

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico e articolato motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa al BEDINI con sentenza del Tribunale di Terni n. 1059 del 21 settembre 2016, irrevocabile il 30 ottobre 2016. Deduce, in particolare, che la pena inflitta con detta sentenza, pari a 4 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, cumulata a quella di 3 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, applicata con la sentenza n. 1268/2016, costituente fattore giustificante la revoca, restava ben al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Tali limiti, oltretutto, non venivano superati neppure tenendo conto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, delle pene relative a tutte le condanne che il BEDINI aveva riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge (si arrivava, infatti, alla pena complessiva di 1 anno, 11 mesi e 13 giorni di reclusione, considerate la pena di 1 anno e 1 mese inflitta con la già menzionata sentenza n. 231/2009, la pena di 3 mesi di reclusione inflitta con sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 8 ottobre 2013, irrevocabile il 22 febbraio 2014, e la pena pecuniaria, ragguagliata, di 1.800,00 euro di ammenda, irrogata con decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Terni in data 27 marzo 2014, esecutivo il 15 maggio 2014).

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

2. Si rileva, dall'esame del provvedimento impugnato, che, con riferimento al beneficio oggetto della richiesta di revoca, il giudice di merito ha, dapprima, escluso l'accoglibilità della richiesta in base ai principi enunciati da Sez. U, Longo, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo, a tal fine, detto giudice acquisire, per la necessaria verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381).Attenendosi ai richiamati principi, acquisito il fascicolo del giudice della cognizione, il giudice di Terni ha, infatti, accertato che, alla data della sentenza di primo grado n. 1059/2016 (21 settembre 2016), con la quale era stata nuovamente concessa al BEDINI la sospensione condizionale della pena, risultava dal certificato del casellario l'irrevocabilità delle due sentenze che già avevano concesso all'imputato il medesimo beneficio (segnatamente, quelle emesse dal G.U.P. del Tribunale di Terni in data 4 novembre 2009, irrevocabile il 13 febbraio 2010, e dalla Corte di appello di Perugia in data 8 ottobre 2013, irrevocabile il 22 febbraio 2014).

Del tutto correttamente, pertanto, ha concluso che, sotto lo specifico profilo esaminato, non poteva essere disposta, in sede di esecuzione, la richiesta revoca.

3. Ha, d'altro canto, ritenuto che potesse egualmente pervenirsi a disporre la revoca del beneficio concesso con la sentenza n. 1059/2016, irrevocabile il 30 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), in quanto l'imputato, nel marzo del 2013, quindi anteriormente al passaggio in giudicato della indicata pronuncia, aveva commesso il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., per il quale aveva riportato condanna alla pena di 3 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa con sentenza n. 1268/2016 emessa dal Tribunale di Terni in data 4 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 21 aprile 2017, dunque entro i cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza n. 1059/2016.

Tale decisione, tuttavia, non appare sostenuta da adeguata motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione non si è confrontato correttamente con il disposto della norma che ha inteso applicare e che recita: "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163".

Siccome i limiti in questione, nel caso di specie, non risultano superati, poiché, come evidenziato dal ricorrente, la somma aritmetica delle due pene inflitte con le sentenze di cui si discute è di 7 mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa, il giudice a quo avrebbe dovuto fornire diverse e ulteriori giustificazioni di una statuizione, che, così com'è stata motivata, confligge apertamente con la riportata disposizione.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Terni, che riesaminerà la richiesta di revoca avanzata dal Pubblico ministero integrando le ragioni addotte a sostegno dell'accoglimento della richiesta medesima e facendo applicazione del principio di diritto, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, primo comma, cod. pen., deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati (Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani, Rv. 235682).

Considerato che il reato in concreto valutato quale causa di revoca, nella specie, è stato dichiarato estinto con la stessa ordinanza impugnata, il giudi9e del rinvio dovrà tenere presente anche il principio di diritto, per cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione (o per la revoca) della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rin